"Gli interessi sono dovuti anche se il tasso di mora è usuraio". Il caso del Tribunale di Milano
Questo è ormai un metodo assai diffuso, nella pratica attuale, di includere nel calcolo dell' usura gli interessi moratori: quanto, per la verità, senz’altro sbagliato. Esso dà vita, in effetti, a una lettura non realistica della norma dell’art. 644 c.p. (perché viene sostanzialmente a conteggiare due volte i compensativi, poi aggiungendo la crescita dei moratori) e tecnicamente scorretta della stessa.
Gli interessi moratori (le clausole penali, in genere) vengono pattuiti nel caso si venga a verificare un evento di inadempimento; la stessa promessa del cliente di pagare i moratori sconta in thesi, cioè, un simile presupposto. Altrimenti detto e guardando la cosa da un diverso angolo: nella fisiologia degli accordi tra banca e cliente, interessi compensativi e interessi moratori sono alternativi; nel senso che, se si applicano questi ultimi (in sé funzionali a coprire il danno da inadempimento, seppure «misurato» in via preventiva e con taglio di approssimazione forfettaria), non si applicano i primi (che costituiscono il corrispettivo del «godimento» del capitale ex art. 820, comma 3, c.c.). Secondo quanto è desumibile senza grande fatica, d’altra parte, dal contesto normativo dell’art. 1224 c.c.
Posto questo insieme di dati, il Tribunale di Milano ha avuto gioco decisamente facile nel respingere la pretesa di usura formulata dal cliente.