A chi rivolgerti se vuoi opporti al fermo amministrativo?
Che cosa faresti, se venissi improvvisamente privato della possibilità di utilizzare la tua macchina?
Quasi certamente, la prima – sgradevolissima e bruciante – sensazione sarebbe paragonabile a una doccia fredda in pieno inverno.
Archiviato l’iniziale misto di frustrazione e impotenza, però, il passo successivo sarebbe mettersi all’opera. Tentare di tamponare/minimizzare le ripercussioni negative inevitabilmente determinate sul corso (privato e professionale) della tua vita.
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Due strade si aprirebbero a questo punto davanti a te. Meglio saldare il debito che ha originato il fermo, o agire legalmente per opporsi? Un’importante pronuncia è intervenuta nei giorni scorsi a disciplinare la seconda opzione.
A chi devi rivolgerti se il fermo è stato determinato da sanzioni al Codice della Strada?
Non hai pagato una multa? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il principio secondo cui, a decidere sull’opposizione al preavviso del blocco del veicolo è il giudice di pace (ordinanza 10261/2018).
La pronuncia del 27 aprile scorso è seguita all’impugnazione, da parte di un cittadino, di un debito di circa 15mila euro nei confronti del Comune di Roma e di Agenzia delle Entrate Riscossione.
In precedenza il Tribunale del capoluogo laziale, richiamandosi a quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15354/2015, aveva dichiarato che il fermo non poteva più essere equiparato a un’azione esecutiva anticipatoria. Questo, andava infatti inteso come misura finalizzata a indurre il debitore a regolarizzare la propria posizione.
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A ciascun debito la sua autorità competente
Prima di contestare il fermo amministrativo della macchina o il relativo preavviso, è necessario verificare di che natura è la pendenza che li ha originati. Se riguarda omessi contributi INPS o INAIL, devi rivolgerti al tribunale ordinario, se invece le ganasce sono state determinate dal mancato pagamento di imposte e tasse, il tuo interlocutore sarà la commissione tributaria.
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La redazione