Agenzia delle Entrate: tempo fino al 2 ottobre per chiudere i conti
05.09.2017 15:27
Hai controversie aperte con l’Agenzia delle Entrate?
Puoi beneficiare della definizione agevolata delle liti pendenti, regolamentata congiuntamente dall’articolo 11 del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, e dalla circolare 22/E emessa il 28 luglio scorso dall’ente.
Il provvedimento, di cui si può usufruire fino al 2 ottobre, riguarda le liti, aperte al 24 aprile, e sottoposte alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Fondamentale, in tal senso, è che le controversie abbiano visto la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, che la stessa “sia stata evocata in giudizio”.
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La definizione include i casi che hanno visto coinvolte simultaneamente Agenzia delle Entrate e Agenzia di Riscossione, ma non quelli di cui è stata protagonista solo quest’ultima.
Cosa si intende per liti pendenti?
Il riferimento è alle controversie che hanno visto il ricorso introduttivo all’Agenzia delle Entrate, ma per le quali non è ancora stata emessa pronuncia passata in giudicato.
Sono, al contrario, escluse dal provvedimento le liti che riguardano dazi doganali, accise e IVA riscossa all’importazione.
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In cosa consiste la definizione agevolata?
Il cittadino è tenuto a saldare integralmente le imposte inerenti il contenzioso e gli interessi maturati a seguito di ritardata iscrizione a ruolo.
Non devono invece essere corrisposti interessi di mora e sanzioni collegate al tributo.
Se la lite riguarda unicamente interessi di mora o sanzioni non connesse ai tributi, la rottamazione si perfeziona pagando il 40% del totale.
Qual è il rapporto tra la definizione agevolata “semplice” e quella delle liti pendenti?
Il contribuente può chiedere di beneficiare di entrambe simultaneamente, o sceglierne solo una. Tuttavia, non è possibile rinunciare alla prima, dopo aver inoltrato domanda, per accedere alla seconda.
Inoltre, mentre per usufruire della definizione agevolata “semplice” bisogna saldare integralmente il dovuto, per quanto riguarda le liti tributarie è sufficiente presentare domanda entro il 2 ottobre e versare l’ammontare della prima tranche, pari al 40% del totale.
Il pagamento può essere suddiviso in un massimo di tre quote, se il totale netto supera i 2.000 euro. In tal caso, la seconda e terza scadenza ricorrono il 30 novembre (40%) e 2 luglio 2018 (20%).
La redazione