Cartelle Equitalia: quando sono nulle?
Quando le cartelle Equitalia sono nulle?
Spesso l’arrivo di una cartella esattoriale rappresenta per l’ignaro cittadino un fulmine a ciel sereno.
Così, preso alla sprovvista, rischia di essere travolto dalla confusione e dal panico, che gli impediscono di agire tempestivamente per far valere i suoi diritti.
Eppure, in molti casi la comunicazione da parte di Equitalia può risultare nulla, e per le più svariate ragioni.
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Le cartelle devono essere chiare e complete
Il motivo cui questa fa riferimento deve essere indicato correttamente.
A ribadirlo è stata recentemente la Corte di Cassazione di Lecce, che ha accolto la sentenza della Commissione Regionale Tributaria.
Questa aveva infatti dichiarato la nullità delle cartelle esattoriali ricevute da un contribuente difeso dall’avvocato Maurizio Villani.
Giovanni D’Agata (Sportello dei Diritti) ha dichiarato che questo pronunciamento è importante, in quanto potrà costituire il precedente che consentirà ad altri di impugnare le comunicazioni di Equitalia prive di sufficienti informazioni o comunque di complessa consultazione.
La notifica tramite corriere è illegittima
La cartella esattoriale è nulla anche se viene notificata attraverso un servizio di posta privata. Questo principio è stato indicato più volte sia dai Tribunali di Primo e Secondo Grado che dalla Cassazione.
Infatti, l’unico soggetto che può recapitare questo genere di comunicazioni è l’agente postale, in quanto pubblico ufficiale.
Cosa fare, quindi, se la cartella esattoriale è stata consegnata da un corriere di TNT, ad esempio? Tanto per cominciare, spiega La Legge Per Tutti, non bisogna contestarla, in quanto ciò equivarrebbe ad ammettere di averla ricevuta.
Quindi, è preferibile non fare nulla, e aspettare che sia Equitalia a farsi nuovamente viva. Infatti, alla notifica di una sua comunicazione segue sempre l’esecuzione forzata di un provvedimento cautelare (fermo auto, iscrizione di ipoteca).
Il relativo atto di preavviso può invece essere tranquillamente impugnato dal cittadino, dichiarando di non essere stato preventivamente informato attraverso il canale canonico.
A questo punto spetta quindi a Equitalia provare che il recapito è avvenuto in modo corretto, e per farlo non può semplicemente ricorrere a fotocopie o estratti di ruolo, ma è tenuta, al contrario, a depositare l’originale della ricevuta a.r. spedita da Poste Italiane e la copia della cartella esattoriale.
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La redazione