Cartelle esattoriali: chi paga in caso di prescrizione?

L’esistenza di un credito determina una duplicità di conseguenze

Crediti_prescrittiDal lato del contribuente/debitore, in caso di insolvenza l’eventualità più che concreta è di essere contattato da Agenzia delle Entrate Riscossione, concessionaria delegata dallo Stato per il recupero della somma. Ci si vede così notificare un avviso di ruolo inerente la cartella di pagamento.

Quali sono invece i compiti che deve assolvere AER? La materia è disciplinata da alcuni articoli del Codice Civile; primario diritto dell’Agenzia è incassare in fase preliminare il credito pendente. A questo fanno da contraltare una serie di obblighi, scaturiti dal mandato di rappresentanza proveniente dallo Stato o dagli enti pubblici cui spetta la somma.

Agenzia delle Entrate Riscossione ha il dovere di porre in essere tutte le misure di legge che consentono di finalizzare l’incasso, comprese le cosiddette azioni esecutive. Contestualmente questa deve tutelare il credito esistente utilizzando la diligenza del “buon padre di famiglia”: ciò significa, in sostanza, che va scongiurato il rischio della prescrizione.

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Chi paga se il credito “scade”?

Una recente sentenza della Cassazione Civile – Sezione Lavoro (n.27218 del 26 ottobre) ha stabilito che, se la somma si prescrive, è compito del concessionario di riscossione rimborsare al creditore il danno economico subito.

All’origine della pronuncia, il ricorso del creditore alla Corte di Appello di Roma che aveva richiesto, in caso di comprovate anomalie e comportamenti inefficienti di Equitalia, il risarcimento della somma pendente.

Il giudice aveva rigettato l’istanza, sostenendo che fosse il creditore a doversi preoccupare dell’interruzione dei termini della prescrizione.

Questo si è rivolto alla Corte di Cassazione, che gli ha dato ragione, richiamandosi all’articolo 1710 del Codice Civile. È stato quindi riconosciuto in capo al soggetto riscossore il compito di scongiurare il rischio della “scadenza”.

Dunque, se il giudice non riscontra elementi di “colpa ricorrente” (art. 1710 Codice Civile) da parte dell’ente mandante, l’agente di riscossione è tenuto a risarcirgli integralmente la somma.

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