Commissioni di istruttoria veloce. Illegittima se supera il tasso soglia
La Commissione di istruttoria veloce applicata dalle banche può diventare illegittima per il superamento del tasso soglia di usura.
Il primo luglio 2012 è entrata in vigore la CIV, commissione istruzione veloce.
La novità normativa (legge 18 maggio 2012, n. 62, art.117-bis, comma 2, del TUB, che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti e, in particolare, il comma 4, che attribuisce al CICR il potere di adottare disposizioni applicative dello stesso, anche in materia di trasparenza e comparabilità, nonché il potere di estendere la medesima disciplina anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente) ha stabilito che le banche devono prevedere solo tre tipologie di remunerazione degli utilizzi dei conti correnti.
Queste tre tipologie sono:
-il tasso;
-la commissione sul fido accordato;
-la commissione di Istruttoria Veloce sugli scoperti.
Fin qui niente di nuovo, ad esclusione del fatto che la legge continua a mettere ingerenza nel settore privato, imponendo ai correntisti delle banche commissioni unilateralmente stabilite.
C’è di più. Mentre precedentemente con la commissione sull’accordato il limite di legge massimo era lo 0,50% trimestrale, lo stesso non può dirsi con la nuova commissione di istruttoria veloce che viene calcolata sugli sconfinamenti dei correntisti, sia essi con conti affidati che senza.
Infatti alcune banche, diciamo in maniera inconsapevole, ne stanno approfittando della suddetta legge, e hanno e stanno applicando ai loro clienti commissioni non in linea con i dettati e vincoli legislativi in materia di usura bancaria, e sproporzionate all’ammontare dello sconfinamento, superando di fatto il tasso soglia di usura.
Qual è il rischio alle quali le banche sono esposte nel caso in cui applichino delle commissioni troppo elevate e qual è il vantaggio che loro ottengono?
La conseguenza è di vedersi accusare di usura, a motivo del fatto che la commissione di istruzione veloce (spesa collegata al credito) andrebbe a sommarsi agli altri costi al fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale, che in questo caso sarebbe superiore al tasso soglia previsto in materia di usura.
La formula, anche per quanto riguarda la CIV, non cambia:
TEG=[Interessi x 36.500] / Numeri debitori)
(Per Interessi si intende, interessi passivi, commissioni e spese).
Per concludere, l’importo della Civ addebitata trimestralmente viene considerato nel calcolo del Tasso effettivo globale ai fini dell’usura.