Coniugi separati: quale tutela per la parte sottoposta a ipoteca giudiziale?
Iscrizione dell'ipoteca giudiziale
La fine di un matrimonio può rivelarsi uno stillicidio, per chi è chiamato a pagare il mantenimento.
Infatti l’articolo 156 del Codice Civile indica strumenti particolarmente stringenti a vantaggio della controparte.
Nello specifico, si stabilisce che “il giudice che dispone la separazione può obbligare il coniuge a offrire idonea garanzia reale o personale, se sussiste l’eventualità che si sottragga agli oneri contemplati dai precedenti commi e dall’articolo 155. La sentenza può essere il titolo da cui scaturisce l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale”.
Cos’è l’ipoteca giudiziale?
Detta anche ipoteca da sentenza, viene decisa dal giudice su input del creditore, in virtù del mancato pagamento del debitore. È sufficiente aver omesso un versamento per vederla scattare.
Le sentenze intervenute a disciplinare la materia
L’articolo 156 è stato integrato da due sentenze: la n.5 del 19 gennaio 1987(attraverso cui anche il decreto di omologazione della separazione consensuale è stato definito idoneo a produrre l’ipoteca giudiziale), e la n.12428 del 20 novembre 1991.
Questa ha sancito che l’ipoteca giudiziale può essere iscritta anche senza che la sentenza di divorzio o separazione la prevedano: spetta quindi al creditore stabilire se ci sia un concreto rischio di inadempimento.
Detta disciplina, però, comporta rischi concreti per il coniuge tenuto a versare il mantenimento.
Dato che all’atto di iscrizione del provvedimento non deve essergli inoltrata apposita comunicazione, potrebbe scoprire a distanza di anni (e per puro caso, magari perché ha fatto richiesta di finanziamento), che questo incombe sulla sua testa a mo’ di spada di Damocle.
Così, il malcapitato potrebbe ritrovarsi con l’unico immobile di proprietà gravato da ipoteca, anche se ha sempre pagato regolarmente.
Come può tutelarsi il coniuge tenuto al mantenimento?
Questo potrebbe offrire, in alternativa, la garanzia fideiussoria. Inoltre, qualora la controparte rifiuti di cancellare l’ipoteca, può rivolgersi al giudice ordinario, così da veder riconosciuta la sua affidabilità e correttezza.
Quanti tipi di ipoteca esistono?
Oltre a quella giudiziale distinguiamo due tipi di ipoteca:
- l’ipoteca volontaria che si sottoscrive quando si ottiene un mutuo, ponendo a garanzia del debito la casa o un altro bene; può essere cancellata in forma automatica o tramite atto notarile;
- l’ipoteca legale, che scatta quando chi compra un oggetto non ne paga per intero il prezzo, o quando due o più eredi non estinguono debiti pregressi. Il provvedimento viene iscritto dal Conservatore di Registri Immobiliari, a meno che il beneficiario non rinunci alla tutela.
da redazione