Cosa fare se l’imposta pretesa è illegittima
30.08.2017 17:17
La burocrazia pretende dai cittadini il rispetto delle norme e la puntualità nel pagamento delle imposte, tuttavia, non sempre è in grado di assicurare efficienza e trasparenza in egual misura. Così può capitare che il contribuente si ritrovi costretto a inoltrare istanza ufficiale per ottenere l’annullamento di un atto esattoriale. Tale diritto, regolamentato dalla legge n.228 del 2012, comporta, da parte del concessionario, la sospensione istantanea della pretesa economica, e l’annullamento del provvedimento se questo risulta effettivamente illegittimo.
Inoltre, laddove Agenzia delle Entrate Riscossione ritiri l’atto esattoriale solo dopo che il cittadino è ricorso alle vie legali, è tenuta a coprire le spese di giudizio e a pagare il rimborso per lite temeraria (articolo 96 c.p.c.).
Tali dettami sono stati esplicitati nelle scorse settimane dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n.9546/26/2017), che ha richiamato Agenzia delle Entrate Riscossione al versamento di circa 25mila euro.
All’origine della pronuncia della CTP, la vicenda che aveva visto coinvolta una società da cui l’ente aveva preteso il pagamento di più di 50mila euro a titolo di IVA in veste di coobbligata. Nonostante l’immediato saldo dell’importo, a distanza di tempo AER ha chiesto un nuovo pagamento.
A nulla è valso il deposito presso Equitalia, da parte della titolare della società, di un’istanza finalizzata all’annullamento dell’atto, corredata da documentazione idonea a dimostrare il versamento già avvenuto.
Ciò ha reso necessario chiamare in causa la Commissione Tributaria Provinciale, che non solo ha accolto integralmente le richieste della società, ma ha anche respinto le eccezioni presentate dall’ente.
Imposta illegittima
La burocrazia pretende dai cittadini il rispetto delle norme e la puntualità nel pagamento delle imposte, tuttavia, non sempre è in grado di assicurare efficienza e trasparenza in egual misura.
Così può capitare che il contribuente si ritrovi costretto a inoltrare istanza ufficiale per ottenere l’annullamento di un atto esattoriale.
Tale diritto, regolamentato dalla legge n.228 del 2012, comporta, da parte del concessionario, la sospensione istantanea della pretesa economica, e l’annullamento del provvedimento se questo risulta effettivamente illegittimo.
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Inoltre, laddove Agenzia delle Entrate Riscossione ritiri l’atto esattoriale solo dopo che il cittadino è ricorso alle vie legali, è tenuta a coprire le spese di giudizio e a pagare il rimborso per lite temeraria (articolo 96 c.p.c.).
Tali dettami sono stati esplicitati nelle scorse settimane dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n.9546/26/2017), che ha richiamato Agenzia delle Entrate Riscossione al versamento di circa 25mila euro.
All’origine della pronuncia della CTP, la vicenda che aveva visto coinvolta una società da cui l’ente aveva preteso il pagamento di più di 50mila euro a titolo di IVA in veste di coobbligata. Nonostante l’immediato saldo dell’importo, a distanza di tempo AER ha chiesto un nuovo pagamento.
A nulla è valso il deposito presso Equitalia, da parte della titolare della società, di un’istanza finalizzata all’annullamento dell’atto, corredata da documentazione idonea a dimostrare il versamento già avvenuto.
Ciò ha reso necessario chiamare in causa la Commissione Tributaria Provinciale, che non solo ha accolto integralmente le richieste della società, ma ha anche respinto le eccezioni presentate dall’ente.
La redazione