Cos’è un atto di precetto?

Il cosiddetto precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore prima di iniziare un’esecuzione forzata. 
atto_di_precettoSia che egli intenda, dunque, procedere ad espropriare i beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), sia gli immobili (pignoramento immobiliare) o a pignorare il conto in banca o il quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale atto di precetto.
 
Solo nel caso di esecuzione forzata da parte dell’Esattore (uno su tutti è Equitalia) non c’è bisogno di notificare il precetto prima dell’esecuzione forzata.
 
Benché notificato attraverso il servizio degli ufficiali giudiziari del tribunale, il contenuto del precetto è una normale diffida scritta normalmente dall’avvocato del creditore e consiste in una intimazione al debitore ad adempiere entro 10 giorni dal suo ricevimento.
Solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può procedere in via esecutiva.
 
La scelta, che alcune volte viene fatta dal debitore, di non ritirare l’atto alla posta si rivela una pessima strategia
Per la legge, infatti, l’atto non ritirato si considera comunque notificato una volta decorsa la “giacenza”, ossia dopo 10 giorni dall’invio, al debitore, di una seconda raccomandata, in cui lo si avvisa del primo tentativo di notifica non andato a buon fine. Con la conseguenza che il debitore che non ha ritirato il precetto non è neanche nella condizione di verificarne il contenuto ed, eventualmente, contestarlo.
 

Il precetto ha una validità di 90 giorni

Pertanto se entro tale termine il creditore non effettua il pignoramento, ogni esecuzione forzata è invalida. Tuttavia, ben può il creditore procedere alla notifica di un nuovo atto di precetto e far decorrere da capo i 90 giorni.
La notifica del precetto deve essere stata preceduta da quella del titolo, ossia del documento che riporta le ragioni di credito del creditore. 
Tuttavia, spesso, il titolo e il precetto possono essere notificati con un solo atto (si troveranno cioè spillati l’uno con l’altro). È questo il caso delle sentenze: in tale ipotesi, infatti, il creditore preferisce – e può farlo – notificare una sola volta il titolo insieme al precetto.
Nel caso invece di decreto ingiuntivo, quest’ultimo viene notificato sempre prima del precetto (a meno che non sia provvisoriamente esecutivo).
 

Nel caso invece di assegni e cambiali

Il loro contenuto viene normalmente “trascritto” (ossia copiato) nell’atto di precetto. Per cui, in tal caso, il precetto non è mai anticipato dalla notifica del titolo poiché il titolo è incluso nel precetto stesso.
 
Ogni volta che il precetto sia irregolare o contenga delle somme non dovute, il debitore può opporsi attraverso un atto di ricorso (si parla di due tipi diversi di opposizione: l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti dell’esecuzione). In questo modo si inizia una vera e propria causa.
 
Se intende contestare la regolarità formale del precetto
Il debitore deve agire entro 20 giorni dalla notifica dello stesso; diversamente, se intende contestare l’inesistenza del proprio debito e ogni altra questione attinente alla sostanza del precetto, non ha termini entro cui agire (a meno che l’esecuzione non sia già terminata).
 
Cosigli pratici
Con l’atto di precetto, il debitore viene messo a conoscenza che il creditore, non prima di 10 giorni, ma non oltre 90, inizierà un’esecuzione forzata (mobiliare, immobiliare o presso terzi). Il debitore può sempre opporsi contro il precetto. Tuttavia, è necessario che l’opposizione venga avviata entro 20 giorni dalla notifica se essa concerne vizi formali del precetto.