Dalla CTR di Palermo importanti sentenze in materia di notifica delle cartelle esattoriali
No avviso bonario? No debito
Questo, in breve, è il messaggio contenuto nella sentenza 3074/4/17 emessa dalla Commissione Tributaria di Palermo (Sezione Staccata di Siracusa), e resa nota qualche ora fa dal Sole 24 Ore.
Dunque, se la cartella non è stata preceduta da un avviso di conciliazione risulta nulla.
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Di cosa parliamo quando parliamo di avviso bonario?
Si tratta di un documento che l’Agenzia delle Entrate deve inviare al contribuente a seguito di un monitoraggio della sua dichiarazione dei redditi da cui siano emerse anomalie e irregolarità. Tramite avviso bonario si comunica dunque, tra le altre cose, il mancato versamento di imposte e/o contributi.
Entro un mese dalla notifica dell’avviso di conciliazione, strumento preventivo rispetto all’iscrizione a ruolo, il cittadino può integrare e/o correggere le informazioni prodotte dall’Agenzia delle Entrate. In tale arco di tempo è necessario presentare tutta la documentazione finalizzata a motivare la propria istanza e/o saldare l’importo dovuto.
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La vicenda da cui ha tratto origine la pronuncia della Commissione Tributaria
Tutto è partito dalla contestazione di un avviso di pagamento inerente imposte e sanzioni risalenti al 2010 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Questa aveva annullato solo le sanzioni, e quindi il cittadino si è rivolto alla Commissione Tributaria Regionale, che ha cancellato integralmente la cartella esattoriale.
La stessa CTR si è peraltro pronunciata circa la notifica di un ricorso tributario a mezzo servizio postale privato. La sentenza 510/2/2018 ha stabilito che non fosse possibile avvalersi di tale strumento prima del 10 settembre 2017.
La vicenda era scaturita da una cartella relativa al 2005 rispetto alla quale il contribuente aveva fatto ricorso inoltrando a comunicazione tramite vettore privato e consegna a mano all’Agenzia delle Entrate.
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