Dichiarazione integrativa, stralcio cartelle e voluntary disclosure. Le novità in arrivo

Il Decreto Fiscale è tornato ai blocchi di partenza

Sotto la lente d’ingrandimento è finito l’articolo 9, incentrato sulla dichiarazione integrativa, che nei giorni scorsi è stato rimaneggiato in maniera significativa. Il tema ha visto contrapporsi aspramente Lega e Cinque Stelle. La precedente versione del testo definiva non perseguibili i reati tributari connessi alle dichiarazioni infedeli, e all’omesso pagamento delle ritenute e dell’Iva. Contestualmente era stata ammessa la possibilità di avvalersi della voluntary disclosure, e cioè la spontanea denuncia di beni e attività finanziarie esercitate all’estero.

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Dichiarazione integrativa: come fare?

Tale strumento è a disposizione di chi intende far emergere un importo equivalente a un terzo di quanto dichiarato nell’anno fiscale in corso, per un massimo di 100mila euro totali. Nella precedente versione del Decreto Fiscale veniva riconosciuta al contribuente la possibilità di raggiungere questa soglia per ciascuna imposta (Irpef, Iva, Irap).

È possibile usufruire della dichiarazione integrativa per ognuno dei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale, prevista per il 23 ottobre. L’aliquota applicata sulle somme da far emergere sarà del 20% per quanto riguarda le imposte sui redditi, quelle sostitutive, i contributi previdenziali e l’Irap. In riferimento all’IVA si calcolerà invece l’aliquota media.

Stop alla voluntary disclosure

Dall’attuale versione del Decreto Fiscale è stata stralciata la parte relativa al condono dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Stralcio cartelle e contenzioso tributario

È confermata la cancellazione automatica dei debiti relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2010, come pure la rottamazione ter. Sarà inoltre possibile per il contribuente chiudere il contenzioso tributario versando il 20% dell’importo richiesto, dilazionando in 5 anni in caso di vittoria in secondo grado. Se ci si ferma al primo grado, invece, bisognerà pagare la metà del totale.

Cosa si rischia con l’eliminazione dello scudo penale?

L’emersione di importi e attività non dichiarate, soprattutto se estere, potrebbe determinare i reati di riciclaggio o autoriciclaggio, punibili con il carcere per un periodo compreso tra 2 e 8 anni.

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La redazione