E se l’ipoteca di Equitalia non fosse legittima?

La Cassazione ha emesso una sentenza che potrebbe determinare il corso della giurisprudenza. È la numero 9797 del 12 maggio scorso. Detto provvedimento ha annullato un’ipoteca iscritta dall’Agenzia di Riscossione specificando a quali criteri deve conformarsi un’iscrizione giudiziaria. 
 
Nel caso specifico, la Suprema Corte si è occupata di un’ipoteca registrata senza la preventiva notifica al debitore di termini e procedure di opposizione. 
 
 «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 […], deve comunicare al contribuente che procederà all’iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative […] in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità». Così la Corte di Cassazione.