Fermo amministrativo: la verità sui contribuenti esentati

Si fa presto a dire auto strumentale

Fermo-amministrativo-auto-strumentaleIl Decreto del Fare (legge n.98 del 9 agosto 2013) ha introdotto una – parziale – buona notizia. Ha infatti svincolato dal rischio di ganasce i veicoli indispensabili all’esercizio dell’attività professionale, o di gestione/amministrazione aziendale.

Tradotto in parole povere significa che, sulla carta, solo imprenditori e liberi professionisti non incorrono nel fermo amministrativo, in caso di debiti con il Fisco. Una corsia preferenziale determinata dal fatto che, in questi casi, senza auto è impossibile lavorare, incassare, e quindi anche estinguere cartelle esattoriali pendenti.

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Insomma, in linea teorica, non sono possono subire il fermo amministrativo quelli che si servono dall’auto unicamente per raggiungere il posto di lavoro. Vale a dire, dipendenti, avvocati, ingegneri, architetti…riassumendo, tutti quelli che possono comunque lavorare da casa e/o che non devono trasportare oggetti collegati allo svolgimento dell’attività professionale.

Tuttavia, le commissioni tributarie provinciali hanno spesso adottato un’interpretazione estensiva, precisando che il Fisco NON può ricorrere al fermo se il debitore, intestatario dell’auto, è un libero professionista o imprenditore ed esercita tramite Partita Iva. Il mezzo utilizzato, inoltre, deve risultare cruciale nello svolgimento delle proprie mansioni e, preferibilmente, essere iscritto nell’elenco dei beni ammortizzabili.

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