Fermo amministrativo: niente più imposta per richiedere cancellazione
Oltre al danno, la beffa
Si può riassumere così l’iter che sono costretti ad affrontare i contribuenti che si ritrovano con le ganasce alla macchina. Non solo, infatti, spesso queste si concretizzano senza alcun preavviso nell’immediato, ma anche dopo aver estinto il proprio debito, per tornare a circolare liberamente bisogna pagare una ULTERIORE tassa, ai fini della cancellazione del fermo dal Pubblico Registro Automobilistico.
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La recente risposta di Agenzia delle Entrate Riscossione all’interpello n.393 del 23 settembre 2020, però, ha evidenziato un’importante modifica a favore dei cittadini. Infatti è venuto l’obbligo di notificare al registro dell’Aci la sospensione del fermo; dal 1° gennaio scorso il trasferimento di questa informazione avviene direttamente a partire dal Fisco, in virtù del Decreto Legislativo n.98/2017.
Niente comunicazione = niente imposta di bollo
Esemplificazione = risparmio di tempo…e di soldi
Per i provvedimento di fermo cancellati entro il 31 dicembre 2019 vigevano le regole scaturite dal DPR n.642/1972, in base alle quali, ai fini del rilascio di certificazioni da parte di enti pubblici e locali, era necessario pagare un’imposta di bollo pari a 16 euro a foglio.
Il settimo comma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n.98 del 2017 ha eliminato l’obbligo, per il contribuente che ha saldato il debito, di presentare domanda cartacea o online così da ottenere la cancellazione del fermo. È caduto così anche l’onere del pagamento dell’imposta di bollo.
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La redazione