Fermo amministrativo: novità dalla Cassazione
Le opposizioni vengono bloccate dal 1 al 31 agosto anche nel caso delle ganasce all’auto?
La risposta è sì: le contestazioni al fermo amministrativo e all’ipoteca risultano congelate, trattandosi di misure inerenti la giustizia tributaria e amministrativa. Tale principio si applica anche ai casi di giustizia civile (art. 1 Legge 742/1969).
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione il 20 giugno scorso (sentenza n.16560/2019). L’intervento degli Ermellini era stato richiesto dall’agente di riscossione dopo che la Commissione Tributaria Provinciale aveva accettato il ricorso proposto da un contribuente. Questo aveva evidenziato l’infondatezza dell’ipoteca e del fermo subiti, in quanto rilevava una “carenza di motivazione”, non aveva mai ricevuto le relative cartelle esattoriali, e non era a conoscenza di chi fossero i responsabili del procedimento.
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Successivamente la Commissione Tributaria Regionale aveva definito tardiva la contestazione di AER, spiegando che non era contemplata la sospensione feriale in quanto la materia aveva carattere esecutivo. A ribaltare le cose, però, è intervenuta la Cassazione.
Fermo e ipoteca in breve
Il primo è un provvedimento a disposizione di enti amministrativi, locali e previdenziali (Regioni, Comuni, INPS…) che delegano gli agenti di riscossione a incassare crediti scaturiti da sanzioni riguardanti il Codice della Strada, e tributi quali IVA, IMU e bollo.
L’ipoteca, invece, è un diritto reale finalizzato a offrire garanzie al creditore rispetto al rischio di perdere i suoi soldi. Si manifesta concretamente attraverso il diritto ad espropriare beni appartenenti al debitore o a terzi, e il riconoscimento di una corsia preferenziale per l’assegnazione dell’importo ricavato dall’esproprio.
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La redazione