Fondi per vittime di usura, come funzionano e chi può accedere

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Il sentimento che più spesso accompagna le vittime di usura è il senso di sconfitta. La consapevolezza (o il timore) di aver perso ciò che, con fatica, si è costruito nel corso di una vita intera, nel lavoro e negli affetti. Per loro il Governo ha istituito due Fondi, quello di prevenzione e quello di solidarietà. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul loro funzionamento e le relative modalità di accesso.

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Il Fondo di prevenzione collabora con i Confidi (organismi cooperativi costituiti da rappresentanti locali delle categorie economiche e produttive) e con le Fondazioni Antiusura, garantendo alle banche la copertura dei prestiti erogati a privati e imprese in difficoltà.

Il Fondo di solidarietà, invece, è dedicato al reinserimento lavorativo di chi ha denunciato gli usurai, a cui offre un mutuo senza interessi, da rimborsare in dieci anni. L’ammontare è determinato in base agli interessi usurari subiti.

A deliberare la concessione del finanziamento è il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. In particolari circostanze, inoltre, può essere accordato un anticipo non superiore al 50% dell’importo, erogato dopo sei mesi dalla presentazione della denuncia o dall’iscrizione dell’indagato per usura in apposito registro.

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Entro tre mesi dalla denuncia dell’usuraio la domanda deve essere inoltrata al Fondo di Solidarietà per le vittime di usura, attraverso la Prefettura-U.T.G. della provincia in cui è stato commesso il reato. La richiesta deve essere accompagnata da un programma di ricollocamento della vittima di usura nell’economia legale e da un piano di rimborso del finanziamento.

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Da redazione