FUNZIONAMENTO DEL C.A.I

La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI)

E' l’archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’italia ai sensi della legge 205/99 e del d.lgs. 507/99, nonche’ dal regolamento attuativo di quest’ultimo (decreto Ministero della giustizia 458/01) e dal regolamento della Banca d’Italia del 29/1/02.
 
Questo archivio informatizzato e’ stato istituito in seguito alla depenalizzazione di una serie di reati minori tra cui l’emissione di assegni senza provvista o autorizzazione, e la Banca d’Italia ne ha affidato gestione alla S.I.A, Società Interbancaria per l’Automazione.
 
Sono obbligati alle segnalazioni le banche, le poste, gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, le prefetture e l’autorita’ giudiziaria (per mezzo del ministero della Giustizia).
 
Nell’archivio confluiscono i seguenti dati:
  1. le generalita’ (dati anagrafici, codice fiscale e domicilio) dei soggetti che emettono assegni (bancari o postali) senza autorizzazione o non coperti. In questi casi scatta la cosiddetta “revoca di sistema”, ovvero il divieto ad emettere assegni per sei mesi e l’obbligo di restituire quelli posseduti. Tale revoca comporta – in concreto – il divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio;
  2. gli estremi (coordinate, divisa, importo) degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche’ degli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;
  3. le generalita’ dei soggetti a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’uso di carte di credito e di debito (bancomat) a causa di mancati pagamenti delle somme relative a prelievi o transazioni effettuati con le stesse. Questa iscrizione rimane per due anni ma non comporta lo scatto di alcun divieto. Il soggetto potrebbe ottenere quindi altre carte di pagamento, a discrezione dell’ente emittente;
  4. i dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo;
  5. le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista (che potrebbero prevedere il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni), nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo definitivo;
Nell’archivio vengono anche registrati i dati non nominativi (anonimi) relativi agli assegni e alle carte a rischio, ovvero, per esempio, quelli per i quali e’ stato denunciato il furto o la perdita (per gli assegni vengono segnatale le coordinate, la divisa, l’importo, per le carte l’emittente, il numero e la scadenza).
 
Dal momento in cui il protesto (per mancanza fondi) viene elevato, il soggetto interessato, che viene debitamente preavvisato dell’inizio della procedura con il cosiddetto “preavviso di revoca”, ha 60 giorni di tempo per pagare. Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno.
 
Il pagamento, detto “tardivo”, comprende gli interessi legali, alcune spese,  nonche’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno.
 
Esso può avvenire presso lo sportello della banca su cui e’ tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto.
 
Attenzione! 
Il pagamento dev’essere anche dimostrato presso l’ufficiale che ha elevato il protesto (o presso la banca, in mancanza di protesto) entro gli stessi 60 giorni, per evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
 
Tale dimostrazione può avvenire con quietanza con firma autenticata o attestazione della banca.
 
Se il pagamento non viene effettuato, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l’assegno viene coperto. Contestualmente, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni (vedi sotto).
 
Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l’assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni,  questo sarebbe il momento giusto,  presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata).
 
Successivamente – piu’ precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni- viene emessa e notificata un’ordinanza di ingiunzione. Contro di essa si può fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni. Se non si paga ne’ si contesta, arrivera’, entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.
 

 

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