Ganasce fiscali: quali sono i doveri dell’automobilista?

Qual è la sorte del bollo, in caso di fermo?

Ganasce_fiscaliLa Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata in merito con l’ordinanza n.192/2018, stabilendo che chi detiene un veicolo sottoposto a ganasce fiscali è comunque tenuto a pagare le tasse automobilistiche. Le ragioni del provvedimento sono da ricercare nelle differenze esistenti tra fermo amministrativo e fermo fiscale.

L’autore del fermo determina le conseguenze cui va incontro l’automobilista

Tale misura assume caratteristiche diverse in base a chi la pone in essere. Il fermo amministrativo, scaturito da violazioni al Codice della Strada, riguarda la polizia, stradale o comunale, o le autorità di pubblica sicurezza. Può scattare se l’automobilista viene “pescato” alla guida senza patente, o se non è in regola con l’assicurazione. In tal caso non c’è l’obbligo di pagare il bollo, in virtù della perdita di possesso del mezzo o comunque della sua indisponibilità, come stabilisce una legge del 1982.

Il fermo fiscale, le cosiddette ganasce, viene invece inserito nel Pubblico Registro Automobilistico dall’Agenzia delle Entrate Riscossione o dall’equivalente soggetto deputato alla riscossione su scala locale. All’origine del provvedimento c’è sempre un debito pendente.

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Perché il bollo va pagato, in caso di fermo fiscale?

La Corte Costituzionale ha motivato la decisione spiegando che il tributo non è legato alla circolazione del mezzo ma, meramente, alla sua proprietà o all’esistenza di un titolo dagli effetti equivalenti (usufrutto, leasing…).

La Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Regione la facoltà di esigere il pagamento del bollo in quanto, in caso di fermo fiscale, il veicolo non viene sottratto al proprietario, e quindi questo, eventualmente, potrebbe anche venderlo. Peraltro, nel caso in cui, pur non potendo, circoli su strada, va incontro solo a una sanzione economica, e non anche al sequestro del bene.

La redazione