Il creditore? Può entrare in casa tua anche a distanza
La “Fase Due” dell’ufficiale giudiziario? Il pignoramento telematico
Tale strumento finora non è stato utilizzato su ampia scala, ma è già da tempo disponibile, come dimostra l’articolo 492/bis del Codice di Procedura Civile.
Le “fonti” attraverso cui risalire ai beni di proprietà del debitore sono molteplici: Pra, Anagrafe Tributaria e dei Rapporti finanziari, gli archivi degli enti previdenziali e quelli immobiliari. Ciascuno di questi può essere interrogato e quindi utilizzato anche in modalità a distanza, procedura oggi necessaria, oltre che molto più rapida del tradizionale metodo di pignoramento, che si perfezionava per via cartacea.
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Il requisito indispensabile per attingere alle informazioni finanziarie relative al debitore è che il Tribunale del luogo di domicilio o residenza abbia dato il via libera.Al termine dell’ispezione online l’ufficiale comunica tramite Pec al debitore quali beni di sua proprietà saranno pignorati, ed allega alla email il verbale. Da questo momento in poi il contribuente insolvente non può né vendere né spendere gli stessi.
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La redazione