Il reddito di cittadinanza può essere pignorato?
Tutto è relativo, in caso di controversie tra creditori e debitori
Infatti, a parte i beni mobili ed immobili classificati come impignorabili, le altre proprietà ed introiti monetari possono essere aggrediti in misura e modalità che di volta in volta viene stabilita dal tribunale competente. A fare la differenza, al di là delle regole fissate per legge, è il contesto e la condizione specifica ed individuale del debitore.
Ciò spiega, ad esempio, le diverse vedute del Tribunale di Trani e del Ministero del Lavoro in materia di reddito di cittadinanza.
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Il foro pugliese, con sentenza n.6028 di luglio 2020 ha dichiarato pignorabile il reddito di cittadinanza in quanto non rientra negli introiti di carattere alimentare. Questi ultimi, infatti, sono intoccabili da parte del creditore (articolo 545 del Codice di Procedura Civile).
Contestualmente il tribunale ha specificato che il pignoramento del reddito di cittadinanza NON è vincolato al tetto massimo di un quinto. La sentenza è scaturita dalla richiesta di alimenti avanzata da una donna nei confronti dell’ex marito.
Dal canto suo, il Ministero del Lavoro, attraverso la nota 1631 del 2020 ha equiparato il reddito di cittadinanza alla maternità, in quanto assegno finalizzato al contrasto della povertà. Tale orientamento, comunque, rappresenta un suggerimento interpretativo privo di efficacia vincolante.
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