Il tasso di interesse usurario tiene conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese

Corte d'Appello di Cagliari, Sez. di Sassari, 31 marzo 2014
Con sentenza del 31 marzo 2014 (Pres. Mazzaroppi, est. Maria Teresa Spanu), la Corte di Appello di Cagliari ha fornito alcuni importanti principi in materia di usura, riassunti dalle massime di seguito riportate.
Usura – Carico economico da considerare come rilevante – Art. 1, comma 4, legge n. 108/1996 – Oneri effettivamente sopportati – Onnicomprensività.
Usura – Commissione di massimo scoperto – Rientra nel carico rilevante – Anche per il tempo anteriore all’emanazione della legge n. 2/2009, che ha carattere solo confermativo della disciplina vigente.
Stabilendo che per determinare il «tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», l’art. 1 comma 4 legge n. 108/1996 intende chiaramente ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico.
La portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell’art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d’Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell’art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull’usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa.
 
Fonte: Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta