Illegittima segnalazione a cattivo pagatore obbliga al risarcimento danno
20.06.2017 11:39
Se sei cliente di una banca lo sai
Ritrovarsi iscritto in Crif (archivio gestito da privati) o Centrale Rischi (controllata da Banca d’Italia) è un po’ come essere detenuto in carcere. In entrambi i casi la libertà d’azione è pressochè azzerata, e la possibilità di riabilitarsi agli occhi della comunità ardua da riconquistare.
La segnalazione è perciò una misura che va adottata con particolare cautela e attenzione: nello specifico, deve essere preceduta da apposito avviso. Qualora ciò non avvenga, il provvedimento è illegittimo e si rende necessario il risarcimento danni.
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Quando si procede a segnalazione come cattivo pagatore?
La banca non può effettuare l’iscrizione nell’immediato, ma deve concedere al cliente un arco di tempo predeterminato per saldare le proprie pendenze. Più in dettaglio, l’istituto di credito è legittimato a muoversi solo se il ritardo di pagamento è superiore a due mesi.
Inoltre l’insolvenza che determina la segnalazione deve essere determinata da una situazione di “grave difficoltà economica”: la giurisprudenza ha provveduto a collegare questa casistica a un indice economico-patrimoniale negativo che non necessariamente sfocia nel fallimento. Fondamentale, inoltre, è che l’iscrizione in Centrale Rischi o Crif non abbia come scopo quello di esercitare una pressione psicologica sul cliente, o di ricattarlo per ottenere più rapidamente il rientro del fido.
Per quanto tempo permane la segnalazione?
Dipende dalla tipologia e dalla durata dell’insolvenza.
Richiesta di finanziamento rinunciata/rifiutata: 1 mese dalla data di rinuncia/rifiuto;
Finanziamento in corso di valutazione: 6 mesi dalla data di richiesta;
Ritardato pagamento di 1 o 2 rate: 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione (a patto che in quest’arco di tempo i versamenti siano stati puntuali);
Ritardato pagamento di 3 o più rate: 24 mesi dalla regolarizzazione;
Prestiti non rimborsati o gravi ritardi: 36 mesi dalla data di estinzione prevista.
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Il preavviso di iscrizione come cattivo pagatore
La comunicazione va inoltrata tramite raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della segnalazione in Crif o Centrale Rischi. A fare fede, precisa la Cassazione, è la data di ricezione da parte del cliente, e non quella di spedizione, perché il preavviso esercita la sua funzione solo quando arriva a conoscenza dell’interessato.
Non si possono equiparare a un preavviso le comunicazioni attraverso cui la banca informi il cliente del rischio “generale e astratto” di iscrizione nel registro dei cattivi pagatori.
Se non ha ricevuto il preavviso, l’interessato ha due strade da seguire: chiedere al tribunale (con ricorso d’urgenza) la cancellazione della segnalazione e procedere tramite giudizio ordinario per ottenere il risarcimento. Oppure, inoltrare un reclamo scritto alla sua banca, e in caso di mancata risposta entro 30 giorni, interpellare in merito l’Arbitro Bancario Finanziario.
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