Illegittima segnalazione in Crif? Hai diritto a un risarcimento
Essere iscritto in Crif e non saperlo
Una situazione paragonabile a quella di chi va in giro con una bomba a orologeria appesa al collo. Un’inconsapevole condanna che mischia pregiudizio e sentore di “morte”, come essere affetti da AIDS ma non sospettarlo neppure.
Non sempre il silenzio è assenso…
L’ultimo episodio del genere, in ordine di tempo, arriva da Perugia, dove un imprenditore si è ritrovato a essere segnalato come cattivo pagatore a sua insaputa.
L’istituto di credito gli aveva inviato una comunicazione inerente la sua situazione debitoria, ma l’uomo non l’aveva mai ricevuta. Senza aver avuto alcun feedback, la banca aveva comunque effettuato l’iscrizione in Centrale Rischi.
L’imprenditore perugino, difeso dall’avvocato Daniele Fantini, si era quindi rivolto al giudice monocratico per veder riconoscere le proprie ragioni.
Tuttavia non era riuscito nell’intento di comprovare l’illegittimità del provvedimento, così era passato alla sede collegiale, chiamando in causa il Tribunale Civile. Dal canto suo, l’istituto di credito aveva sostenuto che la mancanza di preavviso non aveva compromesso la segnalazione a cattivo pagatore.
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Il giudice ha condiviso le istanze dell’imprenditore perugino sottolineando che la banca ha violato le regole atte a disciplinare l’iscrizione nel registro. Comunicare all’utente quanto sta per succedere è infatti fondamentale, per consentirgli di valutare i rischi a cui potrebbe andare incontro, dandogli la possibilità di decidere come estinguere il debito.
«Abbiamo ottenuto l’immediata cancellazione dal Crif. La sentenza è particolarmente importante in quanto ha sancito che il periculum in mora della segnalazione risiede nell’iscrizione stessa nel registro. L’imprenditore mio assistito ha quindi ottenuto giustizia venendo in tempi brevi riabilitato agli occhi del sistema bancario». Così Daniele Fantini.
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Segnalazione illegittima: cosa rischi e come riconoscerla?
L’iscrizione in Crif rischia di pregiudicare in maniera definitiva la vita (economica, ma anche privata) di chi la subisce. Detto procedimento comporta infatti, a cascata, una serie di conseguenze su più fronti.
Diventa praticamente impossibile accedere al credito, l’opportunità di allacciare relazioni finanziarie con altri soggetti si restringe enormemente, e la propria reputazione comincia a cadere in picchiata. Ciò spiega perché l’utente illegittimamente segnalato può chiedere e ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Ma come fare a stabilire che l’iscrizione in Centrale Rischi è stata impropria? La Banca d’Italia ha specificato alcune casistiche, chiarendo, ad esempio, che è illegittimo segnalare qualcuno come cattivo pagatore sulla base di un semplice ritardo nel pagamento (circolare 11/2/1991 n. 139, aggiornata il 4/3/2010).
Al contrario, è necessario valutare globalmente la situazione finanziaria del cliente: discriminante, in quest’ottica, è la condizione oggettiva di incapacità economica e non quella temporanea (ordinanza del 19/05/2011 del Trib. Bari, sez. dist. di Monopoli).
Specularmente, per essere risarcito, il danno deve essere certificato dall’interessato. Quest’ultimo infatti, anche mediante meccanismi presuntivi, deve dimostrare l’esistenza di effetti specifici causalmente connessi all’iscrizione in Crif.
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Da redazione