Immobili pignorati dopo 3 aste ritornano al proprietario
Immobili pignorati
Una piccola vittoria per quei poveri proprietari che, vittime della congiuntura economica che ci attanaglia da 3 anni, potranno sperare di non perdere la casa.
Infatti, successivamente al decreto legge 59/16 "Banche", se la casa non viene aggiudicata dopo 3 tentativi di asta (al ribasso) ritorna nella completa disponibilità del proprietario.
La legge prevede un vero cambio di rotta nei pignoramenti di case, terreni o ville. Stabilisce un iter complessivo di 6 mesi per pignorare il bene, ma se dopo 3 tentativi nessuna offerta viene validata dal tribunale, il pignoramento va in prescrizione.
Le legge è stata voluta per cercare di limitare i tempi biblici delle aste, che nella maggiorparte dei casi si concludevano in un nulla di fatto, creando solo disagi per i proprietari.
Difatti, con la riforma, nel caso in cui la vendita sia affidata a un commissionario (che è attualmente la regola), il numero complessivo dei tentativi di vendita non può essere superiore a tre, ciascuno con un ribasso di un quarto rispetto al precedente prezzo. In questo modo diventa assai più facile liberare l’immobile del debitore dal pignoramento e dall’ipoteca.
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Riportiamo qui di seguito il testo della norma*
Riportiamo qui di seguito il testo della norma, proprio per l’epocale svolta che essa segna:
All’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.».
*D.L 59/2016
La redazione