In quali casi puoi salvarti dal pignoramento?

Pignoramento e ipoteca sono parole capaci, comprensibilmente, di scatenare il panico nella mente del debitore. Tuttavia, le due situazioni non sono sovrapponibili, e anzi vengono disciplinate diversamente dall’ordinamento giuridico. Ciò spiega perché, anche laddove il primo decada, la seconda può rimanere in piedi. 
 
Pignoramento e ipoteca: cosa li distingue?
 
Il primo atto mira a instaurare un vincolo sulle proprietà del debitore, finalizzato a determinarne la vendita. La seconda, invece, conferisce al creditore il prioritario diritto a incassare l’ammontare ricavato dalla liquidazione dei beni. 
 
Quali sono i limiti temporali di durata del pignoramento?
 
Detto provvedimento, come stabilisce l’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, decade se sono trascorsi più di 200 giorni senza che sia stato effettuato un primo tentativo di vendita. Se il pignoramento era stato annotato in un pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario (ovvero Agenzia delle Entrate – Riscossione) deve richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione. 
 
…e l’ipoteca?
Questa misura, regolamentata dall’articolo 77 del decreto 602 del 1973, se è stata iscritta nei registri immobiliari non perde comunque di efficacia anche se sono trascorsi più di 200 giorni senza l’attivazione della procedura di vendita all’incanto. 
Che succede in caso di conto corrente cointestato?
In tal caso il creditore può rivalersi, tramite pignoramento, solo sulla quota di proprietà del debitore. Ma come si procede a suddividere in parti l’importo depositato? In assenza di prove contrarie, si presume che le stesse siano tra loro uguali. 
Il creditore può quindi aggredire esclusivamente l’ammontare di proprietà del debitore, anche nel caso in cui sul conto vengano effettuati successivi accrediti. Ne consegue che gli altri cointestatari sono nel pieno diritto di effettuare prelievi di somme che rientrano nella misura delle loro quote. 
Va comunque precisato che il pignoramento risulta nullo se non è notificato a tutti gli intestatari del conto. Gli stessi risultano responsabili “in solido” solo nei confronti della banca, dunque ciascuno di loro può prelevare un importo che eccede la singola quota, senza che l’istituto di credito si opponga. Ciononostante è diritto dei cointestatari chiedere e ottenere la restituzione della somma indebitamente sottratta. 
Inoltre, anche se il creditore è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in caso di pignoramento del conto cointestato, è tenuta a “passare” attraverso il giudice che, tramite udienza, deve autorizzare il provvedimento.

Salvati dal pignoramento 

Pignoramento_conti

Pignoramento e ipoteca sono parole capaci, comprensibilmente, di scatenare il panico nella mente del debitore.
 
Tuttavia, le due situazioni non sono sovrapponibili, e anzi vengono disciplinate diversamente dall’ordinamento giuridico. Ciò spiega perché, anche laddove il primo decada, la seconda può rimanere in piedi
 

Pignoramento e ipoteca: cosa li distingue?

Il primo atto mira a instaurare un vincolo sulle proprietà del debitore, finalizzato a determinarne la vendita. La seconda, invece, conferisce al creditore il prioritario diritto a incassare l’ammontare ricavato dalla liquidazione dei beni
 
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Quali sono i limiti temporali di durata del pignoramento?

Detto provvedimento, come stabilisce l’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, decade se sono trascorsi più di 200 giorni senza che sia stato effettuato un primo tentativo di vendita. Se il pignoramento era stato annotato in un pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario (ovvero Agenzia delle Entrate – Riscossione) deve richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione
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…e l’ipoteca?
Questa misura, regolamentata dall’articolo 77 del decreto 602 del 1973, se è stata iscritta nei registri immobiliari non perde comunque di efficacia anche se sono trascorsi più di 200 giorni senza l’attivazione della procedura di vendita all’incanto
 
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Che succede in caso di conto corrente cointestato?
In tal caso il creditore può rivalersi, tramite pignoramento, solo sulla quota di proprietà del debitore. Ma come si procede a suddividere in parti l’importo depositato? In assenza di prove contrarie, si presume che le stesse siano tra loro uguali
 
Il creditore può quindi aggredire esclusivamente l’ammontare di proprietà del debitore, anche nel caso in cui sul conto vengano effettuati successivi accrediti. Ne consegue che gli altri cointestatari sono nel pieno diritto di effettuare prelievi di somme che rientrano nella misura delle loro quote
 
Va comunque precisato che il pignoramento risulta nullo se non è notificato a tutti gli intestatari del conto. Gli stessi risultano responsabili “in solido” solo nei confronti della banca, dunque ciascuno di loro può prelevare un importo che eccede la singola quota, senza che l’istituto di credito si opponga. Ciononostante è diritto dei cointestatari chiedere e ottenere la restituzione della somma indebitamente sottratta. 
 
Inoltre, anche se il creditore è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in caso di pignoramento del conto cointestato, è tenuta a “passare” attraverso il giudice che, tramite udienza, deve autorizzare il provvedimento.
 
La redazione