La banca ti bolla come cattivo pagatore? Difenditi così
Una segnalazione negativa in Centrale Rischi determina la paralisi della vita
Chi si ritrova schedato come cattivo pagatore, infatti, vede compromesso non solo il privato, ma anche lo svolgimento della propria attività professionale. È obbligo della banca procedere con estrema cautela, rispettando criteri e paletti fissati dalla legge. Così, nel caso degli imprenditori, l’iscrizione deve essere determinata da una grave e prolungata crisi di liquidità. Cionostante spesso, al primo mancato pagamento, il malcapitato titolare di società subisce l’attribuzione di quella che rappresenta una vera e propria “lettera scarlatta”.
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Nei giorni scorsi il Tribunale di Tivoli si è espresso in merito con una sentenza che potrebbe costituire un prezioso precedente. Un imprenditore di Anagni era stato iscritto in Centrale Rischi a seguito della segnalazione negativa da parte della banca presso cui aveva acceso un mutuo. Nessun preavviso inviato, e in aggiunta la misura era partita dopo la prima rata saltata, a dispetto di anni di regolari pagamenti. È bastato un errore per disintegrare l’affidabilità creditizia a lungo costruita.
La tesi difensiva si è fondata sull’assunto che la segnalazione non era scaturita da un’approfondita analisi della situazione economica societaria. Il provvedimento, infatti, è consentito solo in caso di insolvenza equiparabile a fallimento. Nel caso in esame, invece, l’imprenditore era in regola con i versamenti contributivi, come certificato dal DURC. Così il Tribunale di Tivoli ha ordinato la cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi con efficacia retroattiva.
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Quale risarcimento se la segnalazione era illegittima?
Anche se ti potrà sembrare strano, il rimborso dei danni subiti non è automatico. Un principio, questo, sancito dalla Corte di Cassazione lo scorso gennaio (ordinanza n.207/2019). In tale occasione gli Ermellini avevano spiegato che l’improprio utilizzo da parte della banca delle informazioni relative al cliente non lo liberavano dall’obbligo di provare le conseguenze negative subite, e il loro ammontare.
La Corte di Cassazione aveva contestualmente riconosciuto un danno non patrimoniale, e quantificato la sua entità su base equitativa. Ciò in virtù del mancato preavviso di iscrizione in Centrale Rischi.