La banca ti ha pignorato la casa? Controlla le carte che hai firmato…

Hai sottoscritto un mutuo con una banca o una finanziaria e ora rischi di perdere l’immobile? Probabilmente al momento della firma del contratto non hai verificato le clausole che ti venivano proposte. Tuttavia, puoi farlo adesso, e in presenza di condizioni definite abusive, far annullare il pignoramento. A stabilirlo, è stata la Corte Europea, riconoscendo la facoltà di “congelare” il procedimento al giudice. A fare fede è la Direttiva 93/13 dell’allora Cee.
 
Quali sono le voci contrattuali da tenere d’occhio?
I mutui devono indicare chiaramente l’entità dell’ISC o TAEG, quest’ultimo è obbligatorio nel credito al consumo. 
A cosa si riferiscono le due voci? Si tratta di parametri tra loro equivalenti. L’acronimo del primo è Indicatore Sintetico di Costo, e corrisponde alle spese determinate complessivamente da un finanziamento. La modalità di calcolo è la medesima del Tasso Annuo Effettivo Globale, e deve essere riportato obbligatoriamente anche nel documento di sintesi consegnato al cliente. La sua definizione si deve alla Direttiva Europea 90/88; espresso percentualmente, include non solo il tasso effettivo di interesse sul contratto, ma anche le spese accessorie.
Dunque, la mancata indicazione dell’ISC rappresenta un grave vizio e causa la nullità del finanziamento stesso, se invece l’indicatore non è correttamente riportato, a decadere è unicamente la clausola inerente gli interessi. 
 
Bloccare un’asta: come fare?
Evitare l’esecuzione giudiziaria è possibile, ma non è una procedura facile da ottenere. Infatti, il potere discrezionale del giudice è molto ampio, dunque tutto dipende da quanto sono estese le “maglie” della sua interpretazione. 
L’asta viene preceduta, in genere dall’iscrizione dell’ipoteca, vincolante solo se l’attore in gioco è Equitalia. Detta misura assume una certa rilevanza in quanto consente al creditore di tutelare il proprio diritto in modo preminente e prioritario rispetto all’eventuale pretesa finanziaria di altri soggetti. 
L’esecuzione giudiziaria può essere congelata solo se è stata originata da un assegno o da un contratto di mutuo. Se è già stata emessa una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo, invece, il debitore non ha più margini di manovra. 
Il blocco dell’asta ha ragion d’essere laddove non sia più possibile garantire in modo concomitante due diritti: quello del creditore a vedersi rimborsare la somma concessa tramite finanziamento, e la legittima volontà del debitore di estinguere le pendenze esistenti e tornare a dormire sonni tranquilli. Ciò succede, ad esempio, quando, dopo svariati tentativi di vendita andati deserti, il prezzo subisce un ribasso considerevole, che soddisfa soltanto l‘esigenza di acquisto di chi, furbescamente, ha atteso per spuntare la cifra più conveniente. 
In linea generale il codice di procedura (art. 164 bis DL n. 132 del 12.09.2014) afferma che “quando risulta evidente che non è più realistico realizzare le aspettative dei creditori, anche in virtù dei costi determinati dall’esecuzione della procedura, delle possibilità di liquidare il bene e dell’ipotetico relativo valore, si opta per la chiusura anticipata dell’asta”. L’estinzione del pignoramento è definitiva, e dunque lo stesso non può riproporsi in seconda battuta. 
Tuttavia, resta da chiarire un punto: quante aste sono necessarie, esattamente, per arrivare a questo punto? Sul punto è intervenuto il Decreto Banche dei primi mesi del 2016 stabilendo che, laddove il terzo tentativo di vendita si concluda infruttuosamente, si procede con il quarto, anche riducendo cospicuamente (fino al 50%) il prezzo del bene. 
Nel caso in cui quest’ulteriore tentativo di vendita fallisca, si verifica la condizione indicata nel codice di procedura. Dunque, tirando le somme, se entro la quarta o quinta asta il bene non viene liquidato, il pignoramento decade. 
Hai sottoscritto un mutuo con una banca o una finanziaria e ora rischi di perdere l’immobile? Probabilmente al momento della firma del contratto non hai verificato le clausole che ti venivano proposte. Tuttavia, puoi farlo adesso, e in presenza di condizioni definite abusive, far annullare il pignoramento. A stabilirlo, è stata la Corte Europea, riconoscendo la facoltà di “congelare” il procedimento al giudice. A fare fede è la Direttiva 93/13 dell’allora Cee.
 
Quali sono le voci contrattuali da tenere d’occhio?
I mutui devono indicare chiaramente l’entità dell’ISC o TAEG, quest’ultimo è obbligatorio nel credito al consumo. 
A cosa si riferiscono le due voci? Si tratta di parametri tra loro equivalenti. L’acronimo del primo è Indicatore Sintetico di Costo, e corrisponde alle spese determinate complessivamente da un finanziamento. La modalità di calcolo è la medesima del Tasso Annuo Effettivo Globale, e deve essere riportato obbligatoriamente anche nel documento di sintesi consegnato al cliente. La sua definizione si deve alla Direttiva Europea 90/88; espresso percentualmente, include non solo il tasso effettivo di interesse sul contratto, ma anche le spese accessorie.
Dunque, la mancata indicazione dell’ISC rappresenta un grave vizio e causa la nullità del finanziamento stesso, se invece l’indicatore non è correttamente riportato, a decadere è unicamente la clausola inerente gli interessi. 
 
Bloccare un’asta: come fare?
Evitare l’esecuzione giudiziaria è possibile, ma non è una procedura facile da ottenere. Infatti, il potere discrezionale del giudice è molto ampio, dunque tutto dipende da quanto sono estese le “maglie” della sua interpretazione. 
L’asta viene preceduta, in genere dall’iscrizione dell’ipoteca, vincolante solo se l’attore in gioco è Equitalia. Detta misura assume una certa rilevanza in quanto consente al creditore di tutelare il proprio diritto in modo preminente e prioritario rispetto all’eventuale pretesa finanziaria di altri soggetti. 
L’esecuzione giudiziaria può essere congelata solo se è stata originata da un assegno o da un contratto di mutuo. Se è già stata emessa una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo, invece, il debitore non ha più margini di manovra. 
Il blocco dell’asta ha ragion d’essere laddove non sia più possibile garantire in modo concomitante due diritti: quello del creditore a vedersi rimborsare la somma concessa tramite finanziamento, e la legittima volontà del debitore di estinguere le pendenze esistenti e tornare a dormire sonni tranquilli. Ciò succede, ad esempio, quando, dopo svariati tentativi di vendita andati deserti, il prezzo subisce un ribasso considerevole, che soddisfa soltanto l‘esigenza di acquisto di chi, furbescamente, ha atteso per spuntare la cifra più conveniente. 
In linea generale il codice di procedura (art. 164 bis DL n. 132 del 12.09.2014) afferma che “quando risulta evidente che non è più realistico realizzare le aspettative dei creditori, anche in virtù dei costi determinati dall’esecuzione della procedura, delle possibilità di liquidare il bene e dell’ipotetico relativo valore, si opta per la chiusura anticipata dell’asta”. L’estinzione del pignoramento è definitiva, e dunque lo stesso non può riproporsi in seconda battuta. 
Tuttavia, resta da chiarire un punto: quante aste sono necessarie, esattamente, per arrivare a questo punto? Sul punto è intervenuto il Decreto Banche dei primi mesi del 2016 stabilendo che, laddove il terzo tentativo di vendita si concluda infruttuosamente, si procede con il quarto, anche riducendo cospicuamente (fino al 50%) il prezzo del bene. 
Nel caso in cui quest’ulteriore tentativo di vendita fallisca, si verifica la condizione indicata nel codice di procedura. Dunque, tirando le somme, se entro la quarta o quinta asta il bene non viene liquidato, il pignoramento decade. 
 

Come_bloccare_un'asta_giudiziariaAnnullare il pignoramento

Hai sottoscritto un mutuo con una banca o una finanziaria e ora rischi di perdere l’immobile? Probabilmente al momento della firma del contratto non hai verificato le clausole che ti venivano proposte

Tuttavia, puoi farlo adesso, e in presenza di condizioni definite abusive, far annullare il pignoramento. A stabilirlo, è stata la Corte Europea, riconoscendo la facoltà di “congelare” il procedimento al giudice. A fare fede è la Direttiva 93/13 dell’allora Cee.

Case (s)vendute all'asta, quando è "ordinaria amministrazione"

Quali sono le voci contrattuali da tenere d’occhio?

I mutui devono indicare chiaramente l’entità dell’ISC o TAEG, quest’ultimo è obbligatorio nel credito al consumo. 

A cosa si riferiscono le due voci? Si tratta di parametri tra loro equivalenti. L’acronimo del primo è Indicatore Sintetico di Costo, e corrisponde alle spese determinate complessivamente da un finanziamento

La modalità di calcolo è la medesima del Tasso Annuo Effettivo Globale, e deve essere riportato obbligatoriamente anche nel documento di sintesi consegnato al cliente. La sua definizione si deve alla Direttiva Europea 90/88; espresso percentualmente, include non solo il tasso effettivo di interesse sul contratto, ma anche le spese accessorie.

Dunque, la mancata indicazione dell’ISC rappresenta un grave vizio e causa la nullità del finanziamento stesso, se invece l’indicatore non è correttamente riportato, a decadere è unicamente la clausola inerente gli interessi

 

Bloccare un’asta: come fare?

Evitare l’esecuzione giudiziaria è possibile, ma non è una procedura facile da ottenere. Infatti, il potere discrezionale del giudice è molto ampio, dunque tutto dipende da quanto sono estese le “maglie” della sua interpretazione

L’asta viene preceduta, in genere dall’iscrizione dell’ipoteca, vincolante solo se l’attore in gioco è Equitalia. Detta misura assume una certa rilevanza in quanto consente al creditore di tutelare il proprio diritto in modo preminente e prioritario rispetto all’eventuale pretesa finanziaria di altri soggetti

L’esecuzione giudiziaria può essere congelata solo se è stata originata da un assegno o da un contratto di mutuo. Se è già stata emessa una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo, invece, il debitore non ha più margini di manovra

Il blocco dell’asta 

Ha ragion d’essere laddove non sia più possibile garantire in modo concomitante due diritti: quello del creditore a vedersi rimborsare la somma concessa tramite finanziamento, e la legittima volontà del debitore di estinguere le pendenze esistenti e tornare a dormire sonni tranquilli.

Ciò succede, ad esempio, quando, dopo svariati tentativi di vendita andati deserti, il prezzo subisce un ribasso considerevole, che soddisfa soltanto l‘esigenza di acquisto di chi, furbescamente, ha atteso per spuntare la cifra più conveniente. 

In linea generale il codice di procedura (art. 164 bis DL n. 132 del 12.09.2014) afferma che “quando risulta evidente che non è più realistico realizzare le aspettative dei creditori, anche in virtù dei costi determinati dall’esecuzione della procedura, delle possibilità di liquidare il bene e dell’ipotetico relativo valore, si opta per la chiusura anticipata dell’asta”. L’estinzione del pignoramento è definitiva, e dunque lo stesso non può riproporsi in seconda battuta.

Tuttavia, resta da chiarire un punto

Quante aste sono necessarie, esattamente, per arrivare a questo punto? Sul punto è intervenuto il Decreto Banche dei primi mesi del 2016 stabilendo che, laddove il terzo tentativo di vendita si concluda infruttuosamente, si procede con il quarto, anche riducendo cospicuamente (fino al 50%) il prezzo del bene

Nel caso in cui quest’ulteriore tentativo di vendita fallisca, si verifica la condizione indicata nel codice di procedura. Dunque, tirando le somme, se entro la quarta o quinta asta il bene non viene liquidato, il pignoramento decade. 

 «Equitalia deve risarcire il contribuente. Il pignoramento era illegittimo»

 

La redazione