Lieve inadempimento del contribuente: il piano di dilazione non decade
Hai concordato un piano di rateazione con l’Agenzia delle Entrate o con quella di Riscossione? Una lieve omissione non può comportare la revoca del procedimento. A sancire questo principio, due pronunce emesse in Puglia e a Roma.
La CTR meridionale (sent. N. 319/11/2016) ha infatti stabilito che devono essere applicate anche alle vecchie rateazioni, purché attive, le norme recentemente varate che riconoscono le ragioni del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il DLGS 159 dello scorso anno ha precisato che le rateizzazioni successive al 21 ottobre 2015 non decadono per piccoli inadempimenti. A cosa ci si riferisce con questa espressione? A una rata saldata con ritardo inferiore a una settimana e/o al mancato pagamento di una quota non superiore al 3% e 10mila euro. Va comunque precisato che, a partire dalla seconda rata, si può sborsare la somma entro i termini previsti per quella successiva.
La pronuncia della Commissione Tributaria ha esteso l’attuazione dei suddetti principi anche ai piani di dilazione concordati prima del 21 ottobre.
La pronuncia del Tribunale di Roma si è inserita nello stesso filone, salvaguardando il contribuente rispetto a piccoli ritardi o al mancato pagamento di una manciata di euro a Equitalia. Dunque, un lieve inadempimento non può comportare il decadimento del piano di rateazione o l’applicazione di ulteriori interessi.