Multe: trenta giorni per impugnare la cartella esattoriale se non hai ricevuto il verbale
25.09.2017 16:42
Guidare è un gesto che appartiene alla quotidianità
Inevitabilmente può quindi capitare di farlo in modo fin troppo rilassato, se non distratto e meccanico.
La conseguenza è spesso che, pur accorgendoci di aver compiuto un’infrazione al codice della strada, non dedichiamo alle conseguenze l’attenzione che meritano.
Autovelox, ZTL e semafori affrontati con un’eccessiva disinvoltura vengono così derubricati a “ordinaria amministrazione”.
Gli effetti rischiano di essere però davvero seri, se alla nostra dimenticanza si aggiunge la mancata notifica del verbale.
Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate in merito (sentenza n. 22080/2017) spiegando che, laddove la cartella di pagamento sia il primo atto ricevuto dall’automobilista a seguito dell’infrazione commessa al codice della strada, la finestra temporale entro cui può opporsi è di trenta giorni.
La pronuncia delle Sezioni Unite segue un periodo caratterizzato da una giurisprudenza non sempre omogenea nel disciplinare la materia, anche a causa delle modifiche intervenute sulle norme relative.
Due erano stati, finora, gli orientamenti prevalenti. Da una parte si era evidenziata l’attinenza con i ricorsi contro le sanzioni amministrative, che possono essere espletati entro 30 giorni. L’interessato può così esercitare il proprio diritto alla difesa, ferma restando l’impossibilità di ottenere un esame di merito della sanzione.
Dal canto suo, finora la Seconda Sezione Civile ha affermato il principio secondo cui, in caso di mancata notifica del verbale, il titolo esecutivo da cui ha avuto origine la pretesa dell’amministrazione si considera inesistente. E in questo caso l’interessato non ha limiti temporali per effettuare opposizione.
Le Sezioni Unite si sono però pronunciate sull’argomento sottolineando che il verbale è un atto dotato di natura peculiare. Ne consegue che si tratta di titolo esecutivo sufficiente a determinare la riscossione coattiva tutte le volte in cui non viene impugnato davanti al prefetto.
Dunque, la mancata notifica del documento ha un solo effetto, ovvero privare l’amministrazione del diritto a riscuotere.
La redazione