Niente pignoramento immobile per chi rinegozia mutuo acquisto
Il Decreto Fiscale 2020 ha ampliato le misure a tutela della prima casa
Finora questa era preservata dal pignoramento solo se a vantare il credito era Agenzia delle Entrate Riscossione. D’ora in avanti, sarà possibile scongiurare l’esproprio dell’immobile anche se la controparte è la banca che ha concesso il mutuo, a patto di rinegoziarlo.
Chi può beneficiare del provvedimento?
I destinatari sono le persone fisiche indebitate per ragioni individuali e non per l’esercizio di attività imprenditoriale. La pendenza deve essere scaturita da un mutuo con garanzia ipotecaria rimborsato almeno parzialmente per un importo superiore o uguale al 10%. L’immobile pignorato deve essere la prima e unica casa di cui dispone il consumatore (ed in cui risiede), e la banca deve aver intrapreso in modo esclusivo la procedura di esproprio.
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Ultimo, ma non meno importante, il pignoramento deve essere stato intrapreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.
La richiesta di rinegoziazione deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2021 e riguardare un ammontare entro 250mila euro. La somma che si impegna a pagare il debitore deve essere superiore o uguale al 75% del prezzo minimo d’asta, o del valore stimato dal consulente tecnico d’ufficio.
La banca ha poi tre mesi per decidere se accogliere la richiesta, a seguito di approfondita valutazione della situazione economica del mutuatario.
Non è chiaro se il provvedimento sarà accessibile anche ai cattivi pagatori.