Non posso lavorare e ho un debito: il creditore può prendersi la pensione?
Redditi impignorabili: di nome o di fatto?
L’amletico dubbio avrà investito almeno una volta chi ha un debito sospeso in quanto materialmente impossibilitato a estinguerlo. La risposta alla domanda contiene in sé due elementi, l’uno parzialmente positivo, e l’altro negativo, ma circoscritto ad alcune casistiche particolari.
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Il legislatore ha previsto l’intangibilità di alcune tipologie di reddito in quanto i percettori si trovano in situazioni di svantaggio – talvolta psicofisico – che impedirebbe loro di attingere liquidità da altre fonti, quali uno stipendio. Un esempio? Le rendite erogate dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) in favore di chi ha subito un infortunio o sviluppato una patologia cronica mentre prestava la propria opera professionale.
Le rendite INAIL mirano a garantire una sorta di compensazione (quantomeno economica e materiale) a chi, per motivi di salute, è uscito suo malgrado dal mercato del lavoro. Da qui scaturisce la loro impignorabilità, sancita dal Codice Civile (articolo 545) e ribadita da un Decreto del Presidente della Repubblica emanato nel 1965 (il numero 1124).
La Corte Costituzionale, però, successivamente è intervenuta in materia, sparigliando parzialmente le carte; la sentenza n.572/89, nello specifico, ha stabilito che, in caso di richiesta di crediti alimentari destinati a figli o ex coniugi i redditi INAIL sono pignorabili.
Gli Ermellini hanno aggiunto un importante tassello, attraverso la sentenza n.25043, determinando chiaramente entro quali limiti possono essere aggrediti i redditi INAIL. Vale, come per le pensioni erogate dall’Inps la percentuale di un terzo, che comunque può essere ulteriormente abbassata a discrezione del giudice previa valutazione della situazione materiale e psicofisica del debitore.
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La redazione