Non puoi essere schedato come cattivo pagatore se stai estinguendo il (modesto) debito
06.05.2015 12:31
L’iscrizione in Centrale Rischi è illegittima, se avviene dopo che banca e cliente hanno concordato un piano di rientro. Si è espressa così la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, attraverso la sentenza n.3165 del 12 febbraio 2014.
La segnalazione non può prescindere dalla preventiva analisi della situazione economica-finanziaria. Dunque l’atteggiamento incauto e precipitoso dell’istituto di credito, ancor più grave se è stata già versata la prima rata del piano e se il debito è irrisorio, obbliga al risarcimento del cliente. Infatti l’iscrizione in Centrale Rischi deve scaturire da una criticità «grave e non transitoria equiparabile (anche se non coincidente) con la condizione di insolvenza».
La pronuncia della Corte di Cassazione segue la condanna della Corte d’Appello ai danni di una banca per illegittima comunicazione del mancato rientro delle esposizioni debitorie inferiori al fido concesso a una S.p.A. La Corte Territoriale aveva verificato che la segnalazione era successiva all’accettazione del piano di rientro, per il quale non erano state richieste ulteriori garanzie. Peraltro, sulla base della documentazione prodotta, emergeva che il bilancio annuo societario era ampiamente superiore all’importo dovuto.