Notifica atti del Fisco: a fare la differenza è il legame di convivenza
L’avviso di pagamento è stato consegnato a un familiare?
La procedura di notifica potrebbe essere nulla, come ha spiegato la Sezione Sesta della Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n.10543 del 15 aprile 2019.
In linea generale l’articolo 139 del Codice Civile sancisce che, se il destinatario dell’avviso di pagamento non è presente presso la casa di residenza al momento della consegna, questo può essere notificato al familiare, all’addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, a patto che non sia minorenne o evidentemente incapace.
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La pronuncia è scaturita dal ricorso avanzato da un contribuente in merito al pagamento di cartelle esattoriali risalenti al 2006, respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale.
La questione è stata poi riproposta davanti alla CTR campana, che ha ribaltato il verdetto. A quel punto Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiamato in causa la Suprema Corte.
Gli Ermellini hanno così rilevato che la notifica dell’avviso non si era svolta presso l’attuale indirizzo di residenza del destinatario, bensì presso il precedente. A dimostrarlo, il certificato storico-anagrafico presentato in occasione del giudizio di primo grado. In tal caso, dunque, non avrebbe potuto valere il principio di presunzione di ricezione.
La Cassazione ha concluso che non è sufficiente che la persona a cui è stato consegnato l’avviso di pagamento abbia un vincolo di parentela con il destinatario. Decisiva è invece la condizione di convivenza tra i due, che implica una quotidiana comunicazione.