Piano del consumatore: il creditore ha l’obbligo d’informare il debitore

L’atto di precetto è una sorta di “chiave” che apre al creditore le porte della riscossione. Questo infatti accompagna o segue il titolo esecutivo.  Un decreto legge emanato nei giorni scorsi (n.83 del 27 giugno, articolo 13) ha modificato la formula con cui l’atto deve essere notificato, integrando il secondo comma dell’articolo 480 del Codice di Procedura Civile. Perciò, d’ora in poi il creditore ha l’obbligo d’informare la controparte della possibilità di concordare il cosiddetto Piano del Consumatore, per estinguere il debito. Il documento viene stilato da un organismo di composizione o da uno specialista scelto dal giudice.
 
L’atto di precetto deve essere recapitato presso il domicilio del debitore ed è valido novanta giorni. Entro tale arco di tempo è necessario procedere all’esecuzione forzata. Se ciò non avviene, bisogna intraprendere, nuovamente, l’intera procedura. In caso di contestazione, i termini vengono congelati,  e ripartono a seguito dell’emissione della sentenza di primo grado passata in giudicato, o dell’eventuale rigetto.
 
La comunicazione deve essere consegnata al diretto interessato da parte del creditore o del suo avvocato, dall’ufficiale giudiziario, dal messo comunale o dal postino. Se il debitore è assente, una copia dell’atto deve essere consegnata a una familiare o a un addetto alla casa o all’ufficio.
 
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