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Posta elettronica certificata: quando è annullabile la cartella di pagamento?
02.11.2017 12:23
Posta elettronica certificata
La tecnologia ha notevolmente esemplificato svariati aspetti della quotidianità. Ad esempio, indubbiamente ci consente di risparmiare tempo e fatica (si pensi, ad esempio, agli acquisti online); l’altra faccia della medaglia, però, è rappresentata dal fatto che, mancando l’interazione fisica, faccia a faccia, tra persone, si sono resi necessari nuovi e suppletivi meccanismi di tutela.
Purtroppo non sempre questi vengono effettivamente garantiti, e finora far valere in sede legale le ragioni dei contribuenti non è stato facile, trattandosi di una materia di nascita recente, per cui quindi è difficile trovare precedenti da far valere.
La tecnologia ha notevolmente esemplificato svariati aspetti della quotidianità. Ad esempio, indubbiamente ci consente di risparmiare tempo e fatica (si pensi, ad esempio, agli acquisti online); l’altra faccia della medaglia, però, è rappresentata dal fatto che, mancando l’interazione fisica, faccia a faccia, tra persone, si sono resi necessari nuovi e suppletivi meccanismi di tutela. Purtroppo non sempre questi vengono effettivamente garantiti, e finora far valere in sede legale le ragioni dei contribuenti non è stato facile, trattandosi di una materia di nascita recente, per cui quindi è difficile trovare precedenti da far valere.
D’altra parte negli ultimi anni i tribunali hanno dimostrato un lodevole sforzo volto a tenere il passo con i mutamenti tecnologici. Così, si sta formando una consistente schiera di pronunce relative al tema della posta elettronica certificata. A quali condizioni la notifica tramite PEC di una cartella esattoriale può considerarsi valida? Facciamo il punto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, riprendendo un orientamento già definito, ha recentemente dichiarato che, laddove il file attraverso cui il contribuente viene informato del debito sia in formato .pdf e non in .p7m, la procedura è illegittima. Il credito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione risulta quindi annullabile.
L’estensione .p7m e .pdf sono tra loro equivalenti, a eccezione di un dettaglio alquanto rilevante. Il primo file, a differenza del secondo, include la firma digitale, che, da Codice di Procedura Civile, è stata imposta all’ufficiale giudiziario nei casi in cui utilizzi la PEC per notificare avvisi di pagamento.
Premesso che, in base alla legge, l’impiego della posta elettronica certificata per recapitare avvisi di pagamento è ammesso solo se il destinatario è un professionista (ad es: commercialista) o il proprietario di un’azienda, per visualizzare correttamente un documento .p7m è necessario disporre di un apposito software. Quest’ultimo consente di provare l’autenticità del nome del mittente e la sua firma. D’altro canto numerosi tribunali hanno precisato che l’estensione .pdf equivale a una fotocopia, quindi non offre garanzie circa l’attendibilità del documento.
D’altra parte negli ultimi anni i tribunali hanno dimostrato un lodevole sforzo volto a tenere il passo con i mutamenti tecnologici. Così, si sta formando una consistente schiera di pronunce relative al tema della posta elettronica certificata. A quali condizioni la notifica tramite PEC di una cartella esattoriale può considerarsi valida? Facciamo il punto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, riprendendo un orientamento già definito, ha recentemente dichiarato che, laddove il file attraverso cui il contribuente viene informato del debito sia in formato .pdf e non in .p7m, la procedura è illegittima.Il credito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione risulta quindi annullabile.
L’estensione .p7m e .pdf sono tra loro equivalenti,a eccezione di un dettaglio alquanto rilevante.Il primo file, a differenza del secondo, include la firma digitale, che, da Codice di Procedura Civile, è stata imposta all’ufficiale giudiziario nei casi in cui utilizzi la PEC per notificare avvisi di pagamento.