Preavviso di fermo amministrativo: a chi rivolgersi per fare opposizione?

La parola ganasce è comprensibilmente una tra le più odiate e temute dagli automobilisti

Opposizione-fermo-amministrativoVederle applicate al proprio veicolo ha ripercussioni profonde e spesso irreversibili sulla quotidianità. È fondamentale, quindi, intervenire tempestivamente per scongiurare il pericolo, ad esempio contestando il preavviso di fermo amministrativo. Chi è però l’interlocutore a cui bisogna rivolgersi? La Cassazione si è pronunciata in merito, ribadendo la competenza del Giudice di Pace (ordinanza n. 21242/2018). I poteri di tale figura sono sanciti dall’articolo 22 della legge 689/1981 e dagli articoli 6 e 7 del Dlgs 150/2011.

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Quali sono i precedenti sull’argomento?

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile erano già intervenute con la sentenza n.10261 del 27 aprile 2018. In tale circostanza era stato chiarito che il soggetto davanti al quale può essere impugnata la sanzione amministrativa derivante da violazioni al Codice della Strada è il Giudice di Pace. Il potere che questo esercita è indipendente dall’ammontare del debito.

Contestualmente si era precisato che il medesimo iter andava seguito per l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, rappresentando un’azione di accertamento negativo.

Il tira e molla legale era scaturito da una serie di multe a carico di M.C., contribuente, che avrebbe dovuto pagare circa 1600 euro ad Equitalia Sud e Roma Capitale.

La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul regolamento di competenza dopo il coinvolgimento del Tribunale di Roma. A questo stata sottoposta la controversia dopo che il Giudice di Pace si era chiamato fuori.

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