PRESCRIZIONE E DECADENZA : QUANDO EQUITALIA PERDE IL DIRITTO DI RISCUOTERE UN DEBITO
Debiti fiscali
Passato un certo periodo di tempo, possono considerarsi annullati, ma analizziamo quali sono i reali termini di prescrizione dei debiti inerenti ai vari tributi.
Innanzi tutto sarebbe bene distinguere il concetto di decadenza di un debito dal concetto di prescrizione.
La decadenza giuridicamente si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto. La prescrizione è invece una vera e propria sanzione per l’Ente di Riscossione dovuta al mancato esercizio di un diritto nei termini concessi.
L’azione di riscossione decade se l’Ente (Equitalia), non emette (e notifica), entro i termini alcun atto che sia avviso o cartella. Tuttavia se il diritto di esigere non si è ancora prescritto il credito può comunque essere preteso in via giudiziaria.
In buona sostanza a decadere non è il diritto di credito, ma il diritto di Equitalia a chiedere la riscossione. Situazione ben diversa accade quando una cartella cade in prescrizione, in questo caso si estingue non solo l’azione ma anche il diritto di credito.
I contributi previdenziali
Per ciò che riguarda i contributi Inps, Inail e Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà, i termini di prescrizione sono regolati dalla L.335/95 e si distinguono in base al periodo a cui si riferiscono, termine di dieci anni per i contributi anteriori al primo gennaio 1996, sempre dieci anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciati dal lavoratore e dai suoi eredi aventi diritto, mentre si riducono a cinque anni i termini di prescrizione per i contributi successivi al primo gennaio 1996.
I contributi “minori” cioè quelli dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata i termini prescrittivi sono di cinque anni, mentre il termine di prescrizione delle somme aggiuntive , ovvero le sanzioni applicate in caso di tardivo o mancato versamento, si allunga a dieci anni. (cassazione : 14152/2004 e 18148/2006)
Le imposte dirette e indirette
Come ad esempio IRPEF , IRAP e IVA si prescrivono in dieci anni, data la mancanza di una norma specifica, i tributi locali invece IMU, TARI e TASI si prescrivono in cinque anni.
Contravvenzioni al codice della strada/bollo
Le multe per le violazioni del codice stradale si prescrivono in cinque anni, il mancato versamento del bollo auto si prescrive in tre anni, decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento.
Anche i diritti camerali sono sprovvisti di una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione, pertanto vengono applicati i termini ordinari di dieci anni.
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dott. Nicoletta Cipriano
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