Può essere pignorata la pensione di reversibilità?
Se il debitore muore senza aver “saldato i conti” possono farne le spese gli eredi?
Il quesito si rivela urgente nel caso della cosiddetta pensione di reversibilità, l’assegno percepito da alcuni dei parenti a carico del pensionato defunto. Il suo ammontare, che varia in base al grado di parentela (moglie, figli), rappresenta comunque solo una quota della pensione incassata mensilmente dall’ex lavoratore prima del decesso.
La pensione di reversibilità può costituire la primaria fonte di sostentamento per chi lo percepisce, in quanto non sempre la moglie o i figli hanno una propria dimensione lavorativa. Così, l’eventualità di doversi confrontare con eventuali creditori del defunto può determinare situazioni problematiche.
La pensione di reversibilità in breve: a chi spetta?
I beneficiari possono essere il coniuge (anche se era già in essere la separazione), il partner sancito da un’unione civile, il divorziato ed i figli maggiorenni che studiano (ma solo in casi particolari), i figli minorenni, e quelli inabili al lavoro a prescindere dall’età.
La pensione di reversibilità può essere pignorata?
La risposta è sì. L’assegno può essere “aggredito” dal creditore sia se già presente sul conto dell’erede del defunto, sia in caso di mensilità successive. In entrambi i casi si parla, tecnicamente, di pignoramento presso terzi, in quanto la percentuale da pignorare viene decurtata alla fonte, vale a dire dal soggetto che eroga la pensione. Generalmente, l’INPS.
La quota pignorabile varia in base a quando l’assegno è “atterrato” sull’IBAN del beneficiario. Se già accreditato alla data del pignoramento, il creditore può rivalersi SOLO sull’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale. Se la pensione viene pagata in un momento successivo, invece, il pignoramento può riguardare solo un quinto del totale.
La redazione