Quali garanzie se non riesci a pagare il mutuo prima casa?
Il Decreto Fiscale 2020 ha visto la luce alla vigilia dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus
L’articolo 41 bis della Legge n.157 del 19 dicembre 2019 riguarda i mutui ipotecari accesi per l’acquisto di immobili di residenza su cui, in un momento successivo, interviene una procedura esecutiva. Il provvedimento introduce quindi, in via eccezionale e non ripetibile, la possibilità di rinegoziare (e quindi, ridiscutere e modificare) il finanziamento a condizioni particolarmente favorevoli.
Quali sono i requisiti necessari per usufruirne?
- Il debitore è un consumatore, vale a dire una persona fisica che non ha in precedenza usufruito della legge sul sovraindebitamento.
- L’immobile oggetto di mutuo ipotecario di primo grado deve costituire prima casa.
- La procedura di pignoramento è stata notificata tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2019.
- Il soggetto creditore è una banca a cui è già stato rimborsato almeno il 10% dell’importo inizialmente erogato.
La richiesta di rinegoziazione del mutuo va presentata entro il 31 dicembre 2021 per un importo massimo di 250mila euro da saldare entro 30 anni. Il debitore può avvalersi contemporaneamente del Fondo di Garanzia Prima Casa , che può coprire fino al 50% del totale.
…e se la domanda viene respinta?
Si può chiedere ad un parente entro il 3° grado di subentrare, e questo diventa in automatico il proprietario dell’immobile, ma il debitore può continuare a risiedervi per 5 anni.