Quali sono i limiti oltre cui il creditore non può spingersi?

Minacce, offese, e violazione di privacy

Minacce-recupero-creditiSono queste le coordinate entro cui spesso si muovono le società di recupero crediti. Se ci hai già avuto a che fare, probabilmente, ti sarai chiesto qual è il confine tra lecito e illecito. La linea di demarcazione è tutt’altro che labile ma, pur di rastrellare velocemente denaro, qualcuno, disposto a tutto, finge di non vederlo. E così le persone vengono trattate come carne da macello.

Cosa si può definire molestia?

L’articolo 660 del Codice Penale introduce questo reato, correlandolo a un atteggiamento di insistenza determinato da opinabili ragioni, che sfocia nella fastidiosa e sistematica invasione dell’altrui sfera privata.

Obblighi del creditore che affida la riscossione al recupero crediti

I dati che possono essere ceduti a terzi sono esclusivamente quelli inerenti il processo di recupero del credito. Dunque, le generalità del debitore, l’indirizzo, i contatti e ciò che attiene la pendenza (tipologia di debito,  modalità di pagamento...)

Inoltre il creditore deve indicare chiaramente i soggetti deputati al recupero crediti nell’informativa consegnata in fase di stipula di contratto.

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Quali regole deve rispettare la società di recupero crediti?

Questa non deve condividere con terzi (colleghi, familiari, amici) le informazioni inerenti il debitore e il debito, ed  è tenuta ad astenersi dal raggiungere il loro domicilio o luogo di lavoro.

Bandite, inoltre, le telefonate di sollecito preregistrate, l’invio di plichi recanti scritte riconducibili al recupero crediti, e l’affissione di avvisi di mora sulla porta del domicilio del debitore che siano visibili a terzi.

I poteri concretamente a disposizione della società di recupero crediti sono inerenti i contatti telefonici, l’invio di lettere di diffida e l’avvio di una procedura di saldo e stralcio. Queste invece non possono ricorrere al giudice né ottenere un decreto ingiuntivo.

Quali sono i diritti del debitore?

Tanto per cominciare, chiedere e ottenere il numero di telefono da cui lo ha contattato la società di recupero crediti, come pure nome e cognome dell’operatore con cui sta parlando, e del soggetto per conto del quale è stato chiamato.

Il debitore, inoltre, non deve subire chiamate insistenti ed in orari diversi da quelli di ufficio, né è tenuto ad aprire la porta al soggetto che bussa presentandosi come esattore della società di recupero crediti. Questo infatti non è un pubblico ufficiale.  

Cosa fare se la società lede il diritto alla privacy?

Rivolgersi all’apposito Garante consente l’adozione di sanzioni economiche, ma per ottenere il risarcimento danni è necessario coinvolgere il giudice civile.

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