Quali sono i limiti oltre cui il creditore non può spingersi?
Minacce, offese, e violazione di privacy
Sono queste le coordinate entro cui spesso si muovono le società di recupero crediti. Se ci hai già avuto a che fare, probabilmente, ti sarai chiesto qual è il confine tra lecito e illecito. La linea di demarcazione è tutt’altro che labile ma, pur di rastrellare velocemente denaro, qualcuno, disposto a tutto, finge di non vederlo. E così le persone vengono trattate come carne da macello.
Cosa si può definire molestia?
L’articolo 660 del Codice Penale introduce questo reato, correlandolo a un atteggiamento di insistenza determinato da opinabili ragioni, che sfocia nella fastidiosa e sistematica invasione dell’altrui sfera privata.
Obblighi del creditore che affida la riscossione al recupero crediti
I dati che possono essere ceduti a terzi sono esclusivamente quelli inerenti il processo di recupero del credito. Dunque, le generalità del debitore, l’indirizzo, i contatti e ciò che attiene la pendenza (tipologia di debito, modalità di pagamento...)
Inoltre il creditore deve indicare chiaramente i soggetti deputati al recupero crediti nell’informativa consegnata in fase di stipula di contratto.
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Quali regole deve rispettare la società di recupero crediti?
Questa non deve condividere con terzi (colleghi, familiari, amici) le informazioni inerenti il debitore e il debito, ed è tenuta ad astenersi dal raggiungere il loro domicilio o luogo di lavoro.
Bandite, inoltre, le telefonate di sollecito preregistrate, l’invio di plichi recanti scritte riconducibili al recupero crediti, e l’affissione di avvisi di mora sulla porta del domicilio del debitore che siano visibili a terzi.
I poteri concretamente a disposizione della società di recupero crediti sono inerenti i contatti telefonici, l’invio di lettere di diffida e l’avvio di una procedura di saldo e stralcio. Queste invece non possono ricorrere al giudice né ottenere un decreto ingiuntivo.
Quali sono i diritti del debitore?
Tanto per cominciare, chiedere e ottenere il numero di telefono da cui lo ha contattato la società di recupero crediti, come pure nome e cognome dell’operatore con cui sta parlando, e del soggetto per conto del quale è stato chiamato.
Il debitore, inoltre, non deve subire chiamate insistenti ed in orari diversi da quelli di ufficio, né è tenuto ad aprire la porta al soggetto che bussa presentandosi come esattore della società di recupero crediti. Questo infatti non è un pubblico ufficiale.
Cosa fare se la società lede il diritto alla privacy?
Rivolgersi all’apposito Garante consente l’adozione di sanzioni economiche, ma per ottenere il risarcimento danni è necessario coinvolgere il giudice civile.
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