Quali sono le regole per la vendita degli immobili pignorati?
Il debitore può partecipare all’asta dell’immobile in cui viveva?
Il Codice di Procedura Civile sancisce chiaramente l’impossibilità per quest’ultimo di acquistare nuovamente il bene. Tuttavia, possono prendere parte alla procedura l’eventuale marito/moglie, i figli, i parenti e i conoscenti, a patto che non agiscano inequivocabilmente per suo conto.
Che succede in caso di comunione di beni?
Se uno dei due coniugi possiede già metà dell’immobile è probabile che partecipi all’asta per ottenere il controllo completo del bene, anche se continuerà a viverci – presumibilmente – il debitore. Specularmente, se a intervenire è il figlio, potrebbe essere il modo per ottenere più rapidamente la propria parte di eredità.
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Può essere consigliabile che uno dei parenti del debitore riacquisti l’immobile se la pendenza totale è superiore al valore del bene. In tal modo si potrebbe ottenerne il controllo pagando un importo più vantaggioso, e contestualmente “chiudere i conti” se non si possiede altro.
Se invece il valore dell’immobile fosse superiore alla pendenza, al debitore converrebbe risolvere la controversia pagando almeno una quota, in proporzione alle proprie possibilità.
Chi non può partecipare all’asta?
Non possono intervenire per acquistare il bene i genitori che esercitano la potestà su figli minori, i tutori e protutori, gli amministratori dei beni dello Stato, di .Comuni, Province ed altri Enti Pubblici e i mandatari nei confronti dei beni che devono vendere.