Quali sono quote e limiti al pignoramento della pensione?
Che succede se INPS o Agenzia delle Entrate Riscossione vantano un credito verso un pensionato?
Il loro margine di azione è rigidamente regolamentato dalla legge. Infatti la somma non può essere recuperata aggredendo per intero la mensilità incassata dal debitore. Quest’ultimo, infatti, ha comunque diritto a vivere dignitosamente.
Ecco quali sono i limiti per il pignoramento della pensione, qualora il provvedimento si verifichi prima della sua erogazione.
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I paletti a cui INPS e AER devono attenersi
L’ente previdenziale può prelevare un importo massimo equivalente a un quinto della pensione, mentre la disciplina della materia è più complessa se il creditore è Agenzia delle Entrate Riscossione. Questa infatti può trattenere un decimo sulle mensilità fino a 2.500 euro, mentre la quota diventa di un settimo se l’importo percepito è compreso tra 2.500 e 5.000 euro, e di un quinto se la pensione supera i 5mila euro.
È necessario ricordare che la quota pignorabile si calcola dopo aver sottratto dall’ammontare della mensilità il minimo vitale, che equivale a una volta e mezzo l’assegno sociale. Quest’ultimo viene aggiornato annualmente: per il 2019 è di 457,99 euro, dunque il minimo vitale è di 686,98 euro.
…e se il pignoramento avviene sul conto corrente?
In tal caso se ne occupa direttamente la banca. Le somme disponibili prima che il provvedimento venga notificato possono essere “aggredite” solo nell’eventuale quota eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Le rate della pensione accreditate successivamente possono invece essere “aggredite” attenendosi ai paletti già indicati.
La quota va calcolata sul lordo o sul netto?
La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito attraverso la sentenza n.3648/2019 pubblicata lo scorso 7 febbraio dichiarando che la procedura di pignoramento deve avvenire sull’importo calcolato al netto delle ritenute fiscali.