Quando ha diritto Equitalia a ricorrere alla “procedura semplificata”?
Quando si tratta di debiti, il modo più semplice per “tagliare la testa al toro”, da parte dell’Agenzia di Riscossione, è tirare in ballo l’irreperibilità assoluta.
Tuttavia, la casistica che legittima l’impiego della procedura esemplificata che ne deriva, è chiaramente disciplinata dall’ordinamento giuridico. E la Cassazione lo ha ribadito, accogliendo le ragioni del contribuente attraverso la sentenza n. 13399 del 30 giugno scorso.
Tutto è cominciato con l’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia sui beni immobili del debitore, che non aveva pagato gli importi relativi a due cartelle esattoriali e ad alcune multe. Gli avvisi erano stati notificati attraverso procedura esemplificata.
Dal canto loro, i Giudici di Cassazione hanno ribadito che, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, il suddetto iter può essere applicato solo a seguito della «inesistenza della abitazione del contribuente nel domicilio fiscale indicato». Nel caso in esame, invece, si era parlato – genericamente – di assenza del destinatario.
La sentenza d’appello, che aveva visto accogliere le ragioni di Equitalia, è stata quindi cassata. Il ricorso alla prassi accelerata di notifica degli avvisi di pagamento va sempre adeguatamente argomentato. Altrimenti, laddove l’abitazione esista, ma l’interessato non sia reperibile né sia stato contestualmente accertato trasferimento in altro luogo, si deve far riferimento all’iter previsto dall’articolo 140 c.p.c.
TASSE: CARA ESTINTA TI SCRIVO…