Quando puoi opporti a un pignoramento?

Hai subito l’esproprio forzato dello stipendio o della pensione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione?

Pignoramenti

La misura potrebbe risultare nulla. A pronunciarsi in tal senso è stata la Cassazione Civile, con la sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017.

La Suprema Corte ha chiarito infatti che, essendo il pignoramento un atto esecutivo, si configura come di parte e quindi, a differenza dei provvedimenti pubblici, non beneficia della presunzione di veridicità fino all’eventuale presentazione di querela di falso.

I pignoramenti diretti eseguiti da Agenzia delle Entrate Riscossione presso terzi sono regolamentati ex articolo 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973. La recente pronuncia della Corte di Cassazione sancisce la loro inefficacia, se questi contengono la generica indicazione di “importi relativi a tributi/entrate”. È infatti fondamentale che il contribuente sia messo al corrente della natura del debito contestato (sanzioni amministrative, contributi Inps, multe).

Il cittadino ha il diritto di conoscere tutti i dettagli relativi agli importi da saldare, e in tal senso fanno fede principalmente cartelle di pagamento e avvisi di mora. Dunque, un atto di pignoramento correttamente redatto deve riportare perlomeno gli estremi attraverso cui risalire a questi, secondo quanto stabilito dall’articolo 543 del Codice di Procedura Civile.

 

Ufficiale giudiziario: una figura per due ruoli diversi

All’origine della sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017 ci sono le differenti prerogative di cui gode questo profilo, connesse alle peculiari attività svolte.

La notifica dell’atto di pignoramento rientra tra le attribuzioni tipiche del pubblico ufficiale, dunque, in tal caso l’ufficiale giudiziario dispone dei poteri correlati alla fidefacienza contemplati dagli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile.

Al contrario, laddove redige l’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario agisce come operatore privato, e dunque effettua un’attività processuale di parte.

La stesura del provvedimento non beneficia dunque del principio di fede pubblica. Così, nel caso in questione la Corte di Cassazione ha rilevato che il fatto che all’atto di pignoramento fosse allegato l’elenco dei debiti originari non costituiva alcuna garanzia. Detti documenti, infatti, non erano corredati da timbri di unione, e presentavano una data successiva. 

La redazione