Reddito e pensione di cittadinanza: Inps si pronuncia su pignorabilità
Che succede se un contribuente in gravi difficoltà economiche contrae un debito? E di converso: il creditore può accampare qualche diritto nei suoi confronti?
A pronunciarsi in merito è stato l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Attraverso il messaggio n. 341 del 24 gennaio 2022, l’ente ha spiegato che, qualora sia notificato il pignoramento del reddito o della pensione di cittadinanza presso una delle sue sedi locali, è necessaria la cosiddetta dichiarazione di terzo (resa, in questo caso, proprio dall’Inps).
Di cosa parliamo quando parliamo di RdC e Pdc
Il reddito di cittadinanza è una forma di sostegno economico indirizzata alla promozione di politiche attive del lavoro e di contrasto alla povertà. Concorre all’integrazione del reddito familiare.
La pensione di cittadinanza è dedicata, invece, ai nuclei costituiti solo da persone over 67, e quelli in cui gli over 67 convivano esclusivamente con soggetti non autosufficienti o gravemente disabili di età inferiore.
Il messaggio Inps n. 341 del 24 gennaio 2022 sancisce che RdC e PdC sono misure di sostegno economico caratterizzate da impignorabilità assoluta, in quanto rientrano nei cosiddetti sussidi a favore dei soggetti inclusi nell’elenco dei poveri. L’Istituto di Previdenza si è richiamato così all’articolo 21 della Legge di Stabilità 2022.
Sono ascrivibili alla suddetta tipologia di sussidi anche l’assegno di maternità, malattia o funerale erogati da assicurazioni, enti benefici o assistenziali. Ne sono esclusi, invece, gli assegni di mantenimento successivi alla separazione giudiziale, l’assegno di divorzio, e quello relativo al mantenimento dei figli.