Riduzione tra il 30 e il 180% per chi accede alla rottamazione delle cartelle esattoriali
Dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge contenente le indicazioni relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali, cominciano a diffondersi tutta una serie di informazioni relative a chi e come può usufruirne.
Quali debiti possono essere rottamati
ll provvedimento riguarda i ruoli affidati dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’Inail all’Agente di Riscossione tra il 2000 e il 2015. Sono inclusi anche quelli emessi da Regioni, Province , città metropolitane e Comuni in riferimento all’ICI e alla tassa sui rifiuti.
Un’importante precisazione va fatta in merito alla definizione di Agente di Riscossione. Questa etichetta non riguarda solo Equitalia, ma tutti i soggetti affidatari del compito di incassare tributi, contributi e multe da parte di Stato e Comuni o altri soggetti.
Da quale pagamento è esentato il cittadino?
Il cittadino che aderisce alla rottamazione non deve pagare sanzioni, interessi di mora nonché le somme aggiuntive relative ai contributi previdenziali. Vanno invece saldati gli interessi legali, l’aggio di riscossione, il rimborso per l’esecuzione dell’atto e le spese di notifica della cartella.
Come fare a capire se il ruolo ricevuto “cade” nella finestra temporale sancita dal provvedimento? A fare fede non è la data di notifica, bensì quella di affidamento all’Agenzia di Riscossione che deve, appunto, rientrare nel periodo tra il 2000 e il 2015.
La rottamazione potrebbe significare uno snellimento anche importante delle cartelle esattoriali. Si parla di un “dimagrimento” compreso tra il 30 e il 180%. La riduzione di un terzo si ha se l’importo è lievitato per mancato versamento; se ci sono stati accertamenti fiscali la somma potrebbe aver subito una maggiorazione addirittura oscillante tra il 90 e il 180%. Gli interessi di mora vedono aumentare il loro “peso” in caso di cartelle molto datate.
Aderire alla rottamazione: come fare?
Per aderire al programma di rottamazione bisogna inoltrare domanda all’Agenzia di Riscossione che ha rilasciato la cartella . «La richiesta si deve presentare tramite il modulo che ciascun agenzia mette a disposizione sul proprio sito entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge».
L’Agenzia di Riscossione ha sei mesi di tempo per rispondere al contribuente, specificando l’ammontare esatto del debito, nonché il numero di rate da pagare e le relative scadenze. Possono beneficiare della rottamazione anche quelli che hanno già parzialmente saldato l’importo, a patto che siano in regola con i versamenti di ottobre, novembre e dicembre 2016.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata provocherà il decadimento della misura di rottamazione e questo farà sì che ricomincino a essere pagate le misure cautelari e/o esecutive, oltre all’esclusione da una nuova misura di rateazione.