Rottamazione cartelle: previsto abbattimento debito tra 25 e 43%
Definizione agevolata
Quando si tratta di imposte, il problema non è che i cittadini non vogliono pagare, quanto piuttosto che spesso sono materialmente impossibilitati a farlo.
In tal senso si può dire che la definizione agevolata ha innescato una sorta di (positivo) effetto valanga.
A oggi sono stati più di 600mila i contribuenti che hanno chiesto di beneficiarne, e per consentire a tutti gli interessati di poter accedere, sono stati spostati al 21 aprile i termini di presentazione delle domande.
Si stima che, alla chiusura di questa “finestra” temporale a usufruire della rottamazione saranno circa 1 milione di individui per un incasso totale di circa 4 miliardi di euro.
Definizione agevolata: quali debiti interessa?
La rottamazione riguarda le cartelle risalenti al periodo compreso tra 2000 e 2016; le cifre decurtate sono quelle relative a interessi di mora e sanzioni.
Il risparmio per l’utente è compreso tra il 25 e il 43%: tendenzialmente, più è datato il debito, più dovrebbe ridursi per effetto della definizione agevolata.
A decidere in quante rate viene frammentato l’importo da pagare è Equitalia: la prima deve comunque essere versata entro il 2017 e coprire il 70% del totale; la restante parte va saldata entro il 2018.
E se non sai “leggere” la cartella esattoriale?
Mentre la definizione agevolata è entrata nel vivo, è stato lanciato il servizio EquiPro, destinato agli intermediari abilitati a occuparsi dei debiti per conto dei contribuenti.
I professionisti possono ora accedere a un’area riservata del sito del Gruppo Equitalia e svolgere una serie di operazioni tra cui il pagamento di cartelle e avvisi, e la richiesta di rateizzazione o sospensione di importi per un massimo di 60mila euro.
Scopri di più: Arriva EquiPro, il ponte tra contribuenti ed Equitalia
Rateizzare un debito non ti preclude la contestazione
Il fatto di aver chiesto di beneficiare della rottamazione di una o più cartelle esattoriali non ti impedisce di impugnarle in giudizio.
In tal senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n.3347 di quest’anno. La pronuncia ha riguardato un contribuente che aveva impugnato un debito di circa 100mila euro scaturito dal mancato pagamento di interessi e sanzioni relativi a Irap e Iva.
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La redazione