Se la segnalazione di sofferenza è azzardata puoi chiedere il risarcimento alla banca

puoi chiedere il risarcimento alla banca

RisarcimentoPerseverare è diabolico, ma sbagliare è umano. A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di dover fronteggiare una situazione economica difficile? I liberi professionisti lo sanno bene: i clienti non sempre sono puntuali e completamente affidabili quando si tratta di pagamenti. Altre volte all’origine del “rosso” ci possono essere bollette imprevedibilmente salate, o spese familiari non procrastinabili.

Così, sei costretto a saltare la rata del mutuo, impossibilitato a onorare il tuo debito con la banca o la finanziaria. È questione di un attimo, e probabilmente, senza neppure immaginarlo, ti ritrovi a camminare su un filo sospeso nel vuoto. Un equilibrista in balia del Crif.

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Estremamente pericolosa, ad esempio, può essere la segnalazione di sofferenza alla Banca d’Italia. Motivo, questo, per stabilire che il procedimento è giustificato solo se il debitore è vittima di una situazione di indisponibilità economica di tale gravità da non far presupporre alcuna ripresa. In pratica, l’anticamera del fallimento.

Ne consegue che, laddove l’istituto di credito o la finanziaria effettuino la segnalazione di sofferenza di un cliente dopo che quest’ultimo non ha pagato una o qualche rata, il loro comportamento è censurabile, anche sotto il profilo giuridico.

 

Quali sono le peculiarità della segnalazione di sofferenza?

L’inserimento di un nominativo in Centrale Rischi non offre agli intermediari margini di discrezionalità. In buona sostanza, nel momento in cui agiscono, questi si attengono alle linee guida fissate dalla Banca d’Italia.

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La segnalazione a sofferenza, al contrario, implica un monitoraggio complessivo e in parte discrezionale. Generalmente, in questa casistica rientra l’esposizione per cassa verso soggetti in stato di insolvenza; discorso diverso, invece, se la condizione di difficoltà finanziaria sia connessa a problemi del sistema-Paese.

Il ritardato versamento di una tranche del mutuo non autorizza la banca ad appioppare al cliente una segnalazione di sofferenza. Il provvedimento spesso, infatti, equivale a un vero e proprio marchio d’infamia, morale e materiale. Non solo, infatti, reputazione e credibilità vengono profondamente compromesse, ma ottenere nuove linee di credito, come pure mantenere quelle aperte, risulta pressoché inimmaginabile.

In questo contesto si inserisce l’ordinanza n. 25512/2017 della Cassazione, che attribuisce in capo all’istituto di credito e alla finanziaria una responsabilità negoziale, laddove la segnalazione di sofferenza si sia rivelata impropria.

Cosa può fare l’interessato per tutelarsi? Gli strumenti a sua disposizione sono il ricorso in tribunale tramite procedura d’urgenza, e la richiesta di cancellazione da qualunque centrale in cui sia stato iscritto. Peraltro, se la segnalazione di sofferenza ha avuto ripercussioni economiche, riconducibili ad esempio a finanziamenti negati, è possibile ottenere anche il risarcimento dei danni.

La redazione