Se perdi un decreto ingiuntivo è possibile sapere quanto hai sul c/c per un eventuale pignoramento?

Potere ai creditori

debitiIl tema relativo ai poteri dei creditori, in caso di somme pendenti, è ampio e caratterizzato da svariate ricadute. Questo, infatti, non riguarda solo la persona contro cui il Giudice abbia emesso un decreto ingiuntivo, bensì tutti i destinatari di un titolo esecutivo, ovvero il procedimento che consente di agire nei confronti del debitore che non abbia spontaneamente adempiuto agli obblighi di pagamento.

Ebbene, tra le varie forme di esecuzione forzata, quella del pignoramento presso terzi ed, in particolare, del pignoramento del conto corrente aperto dal debitore presso un qualsiasi istituto bancario, costituisce quella considerata più efficace e meno costosa per il creditore.

 

Il rispetto della privacy

Ciononostante, gli interessi legittimi di quest’ultimo incontrano, da sempre, il limite del rispetto del diritto alla privacy del debitore. Inevitabilmente il margine d’azione del legislatore e degli intermediari finanziari risulta limitato, dovendo contemperare esigenze derivanti da diritti contrapposti.

Dunque, se da un lato le recenti novelle legislative hanno fortemente incrementato gli strumenti a disposizione del creditore per il recupero forzoso delle somme vantate, dall’altro il legislatore non si è, finora, spinto oltre un certo punto, nella previsione di deroghe alla tutela della privacy del debitore.

Ma se il creditore è lo Stato?

Quanto sopra vale, sostanzialmente, laddove i crediti siano di natura privata, ovvero non derivanti dall’evasione di imposte e tasse o altri tributi a favore dello Stato. In quest’ultimo caso, invece, si è assistito recentemente ad un forte incremento delle capacità investigative dell’Agenzia delle Entrate, spesso oltre i paletti previsti a livello europeo in materia di privacy.

La Corte di Giustizia Europea ha infatti espresso principi quali quello della non eccedenza e pertinenza nella gestione delle banche dati, che non sempre sembra sufficientemente garantito, laddove lo Stato Italiano è impegnato nella lotta all’evasione fiscale.

Possono sapere il saldo sul conto?

conto_correnteAltro discorso è, invece, quello che qui ci interessa, ovvero il potere di un qualsiasi creditore privato a richiedere dati ed informazioni utili sul debitore, così da recuperare la somma pendente.

In tal senso risulta per certi versi rivoluzionaria la recente riforma del processo esecutivo, in quanto consente al creditore di accedere, dietro apposita autorizzazione giudiziaria, ai dati relativi al debitore contenuti nella cosiddetta Anagrafe Tributaria, nonché in quella dei Rapporti Finanziari. I limiti sono invece stringenti per quel che concerne la conoscenza anticipata dell’eventuale saldo del conto corrente del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.

Infatti, sebbene l'accesso alle suddette banche dati, ad oggi, permetta al creditore di risalire, ancor prima di intraprendere qualsiasi procedimento esecutivo, a notizie inerenti la fiscalità dei debitori e agli eventuali rapporti di natura finanziaria avviati da questi, quantificare l’effettiva giacenza esistente sul conto corrente, è possibile solo dopo aver avviato l’azione.

Per intenderci, solo dopo aver individuato il conto intestato al debitore ed averlo pignorato, il creditore potrà ottenere informazioni dettagliate, magari scoprendo che la controparte è quasi a ‘secco’ o, nella peggiore delle ipotesi, che il c/c è stato già chiuso.

Ad ogni modo, in caso di momentanea assenza di saldo sul conto pignorato, il Giudice assegnerà al creditore, nei limiti dell’importo consentito per legge, eventuali somme successivamente depositate, e fino alla concorrenza riconosciuta come dovuta.

Avvocato Valentina Esposito 
Foro di Napoli