Segnalazione a cattivo pagatore: da Belluno decisiva ordinanza
L’iscrizione in Centrale Rischi pesa come un macigno sul presente e futuro
Per questo il provvedimento deve essere attentamente ponderato dall’istituto di credito. Nei giorni scorsi una società veneta di Belluno ha visto riconosciute le proprie ragioni nei confronti di una banca rea di aver agito in tutta fretta anni fa.
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Nel 2013 la società, operante nel settore immobiliare, decide di approfondare la questione legata alle rate del mutuo. Così, commissiona una perizia sugli interessi versati, ed emerge che gli stessi sono talmente alti da sforare la soglia d’usura.
Si interrompono quindi i pagamenti alla banca finchè le parti non giungono a un accordo. Nel frattempo però è già partita l’iscrizione in Centrale Rischi…e la relativa discesa agli inferi della società, messa praticamente con le spalle al muro dall’atteggiamento ostile e discriminatorio di tutti gli istituti di credito.
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Finchè interviene il Collegio del Tribunale di Belluno…
Questo accoglie l’istanza della società stabilendo che l’iscrizione in Centrale Rischi vada rimossa con effetto retroattivo. In pratica, sarà come se non ci fosse mai stata. Nel frattempo dovrà essere determinato l’ammontare del danno patrimoniale e non patrimoniale, per stabilire il relativo risarcimento.
Il Collegio del Tribunale di Belluno ha inoltre spiegato qual è l’iter che deve seguire la banca prima di procedere alla segnalazione. In fase preventiva è diritto del debitore essere avvisato, in modo da essere concretamente in grado di scongiurare la severa misura.
Peraltro, il ritardo nei pagamenti rappresenta condizione necessaria ma non sufficiente all’iscrizione in Centrale Rischi, e va quindi accompagnato dall’analisi dettagliata della situazione economica del soggetto debitore. In tale sede è necessario valutare parametri quali la liquidità e l’esistenza di eventuali protesti, accertando che l’impossibilità di onorare le rate sia strutturale, e cioè non reversibile nel medio-lungo periodo.
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La redazione